NASCITA ED EVOLUZIONE
DELLE COMUNITA EUROPEE
Capitolo 1:sorgere dell'Europa comunitaria
1 . Introduzione ................................................................................................... ‑
2. La ricostruzione econoinica e il Piano Marshall.
L'OECE ed il COMECON. »
3. Il Patto Atlantico ed il Consiglio
d'Europa........................................................ ...............................................
4.
5. li progetto CED
ed il suo fallimento ................................................................. . »
6. Dall'incontro di Messina ai Trattati di
Roma ...................................................... »
Capitolo 2: L'evoluzione dell'Europa comunitaria
1 . Il
periodo transitorio (1957‑1969) ................................................................... »
2. Il Trattato di Lussemburgo del
1970 e i nuovi poteri del Parlamento
europeo ‑ La
Corte dei conti .................................................................................. »
4. La crisi economica degli anni '70 ..................................................................... »
Capitolo 3: Dall'unione economica all'unione monetaria
I. Il Libro bianco per il completamento del
mercato interno ................................ »
3. Il mercato
unico europeo ................................................................................. »
4. Il Trattato di Maastricht ................................................................................. . ........................ »
5. Dal Trattato di Maastricht all'Europa
dei 15 .................................................... »
7. li Trattato di Amsterdam ................................................................................. »
8. Il Trattato di Nizza ........................................................... ............................. »
Capitolo 4: La ricerca di un'unione politica europea
1 » Introduzione ................................................................................................. « »
2. La prima fase: 1950‑1954 ............................................................................... »
3. La seconda fase: 1957‑1963 ............................................................................ »
4. La terza fase: dai progetti di unificazione politica alla collaborazione
politica ............................................................................................................... »
5. La
dichiarazione di Stoccarda .......................................................................... »
6. Il
progetto di Trattato sull'Unione europea ..................................................... »
7. La
cooperazione politica nell'Atto unico europeo ........................................... »
8. La
Carta di Parigi.............................................................................. ........... »
DELLE COMUNITA EUROPEE
Capitolo 1: Le istituzioni comunitarie
Capitolo 2: Il Parlamento europeo
Capitolo 3: La Commissione
Capitolo 4: Il Consiglio
Capitolo 5: La Corte di
giustizia ed il Tribunale di primo grado
Capitolo 8: H Consiglio
europeo
3. La natura giuridica degli atti
adottati dal Consiglio... .................................
PARTE
111
IL DIRITTO COMUNITARIO
Capitolo 1: Le fonti primarie del diritto comunitario
1 . Le fonti del diritto comunitario
...................................................................
3. 1 trattati
istitutivi
.......................................... ...............................................................................
4. 1 principi generali
di diritto comunitario ............. .
5. La tutela dei diritti
fondamentali dell'uomo
...............................................
6. Il procedimento di revisione dei trattati
......................................................
7. 1 poteri impliciti
................................................................................... ...
........................................ ............................................................ .
Capitolo 2: H diritto comunitario derivato
1 . Introduzione .................. .
2. Gli atti giuridici delle
Comunità
.................................................................
3. 1 regolamenti
...............................................................................................
4. Le direttive
..................................................................................................
5. Segue: le direttive
dettagliate
......................................................................
6. Segue: elaborazione, forma ed entrata in
vigore ............. .
7. Le decisioni
............................................ ...............................................................
8. Gli atti non vin
9. Gli atti atipici
..............................................................................................
10. La qualità redazíonale
della legislazione comunitaria ...... ...........
COMUNITA EUROPEE
E STATI MEMBRI
Capitolo 1: Rapporti tra diritto comunitario e diritto
degli Stati membri
I. Introduzione ................................................................................................
2. La diretta applicabilità
del diritto comunitario
...........................................
3. Il primato del diritto
comunitario
................................................................
Indice Generale
Capitolo 2: Diritto comunitario e ordinamento italiano
I. Introduzione ........... .
.........................................
Capitolo 3: Le regioni e l'attuazione del diritto comunitario
I. Le limitazioni
di sovranità imposte dall'ordinamento comunitario ............
2. La legge nazionale di recepimento: il D.P.R. 616/77 .................................
3. La parziale apertura alle regioni
a statuto speciale .....................................
4. Le novità della L.
5. Il potere sostitutivo dello Stato
...................................................................
Capitolo 4: Il principio di sussidiarietà e la
cooperazione rafforzata
I. Nozioni fondamentali. ........................ .
2. Il principio di sussidiarietà
..........................................................................
PARTE
V
IL MERCATO UNICO
Capitolo 1: Lo spazio senza frontiere interne
1 . Introduzione ................................................................................................
3. Attuazione dell'unione doganale ................................................................
4. Il Libro bianco per il
completamento del mercato interno ........................
5. Il mercato unico europeo ............................................................................
6. Verso l'unione economica e monetaria ............................................ . ...
................................................................................. ..............
Capitolo 2: La libera cir
1 . La soppressione delle barriere
doganali ......................................................
3. Le barriere tecniche ed il
principio del mutuo riconoscimento ..................
4. Le barriere fiscali ........................................................................................
7. Il codice di condotta in materia
fiscale .......................................................
9. Le accise
..................................................................................................
....
10.Leimposte
dirette.......................................................................................
Capitolo 3: La libera cir
Politiche connesse alla libera cir
7. Uno spazio di libertà, giustizia
e sicurezza .................................................
8. La cittadinanza europea .............. .
9. La libera cir
10. Asilo, visto,
immigrazione e altre politiche connesse alla libera cir
ne delle
persone ......................... .
11. Segue: La politica comune dei visti ............................. . .
12. Segue: Misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti
dei cittadini
dei paesi terzi ......... .
Capitolo 4: La libera prestazione di servizi ed il movimento dei capitali
. .
.
Capitolo 2: La politica comune nel settore dei
trasporti e le reti transeuropee
1 . Generalità
...................................................................................................
.
« ........................................ .
Capitolo 3: La politica commerciale
Capitolo 4: La politica della concorrenza
1 . Aspetti generali ............................ . 1
2. Le intese e le pratiche
vietate
......................................................................
4. Il ruolo della Commissione
nella politica della concorrenza ......................
5. Le imprese pubbliche
..................................................................................
6. Gli aiuti degli Stati alle
imprese
..................................................................
7. La concentrazione di imprese
.....................................................................
8. Rapporti tra la normativa
comunitaria e la normativa antitrust italiana .....
I‑ __‑‑‑ ‑p‑ ‑ E ‑‑‑ _
................................................................................................................................................................. . ..............
‑ La di ‑ sciplina
dell'e‑commerce
Diritto interno
Per affrontare l'aspetto giuridico
nazionale dell'e‑commerce, l'imprenditore deve
focalizzare la Riforma della disciplina dei settore del commercio, emanata a norma dell'art. 4
della L. n.59/1997 (legge Bassanini) per la riforma della Pubblica amministrazione e
la semplificazione amministrativa.
In questo contesto sono applicati:
il D.Lgs. 14411998 (decreto Bersani)
La norma regola il commercio
all'ingrosso, il commercio al dettaglio, i centri commerciali e le forme
speciali di vendita al dettaglio nelle quali inserisce
la vendita al dettaglio per corrispondenza, per televisione o tramite altri
sistemi di comunicazione (art. 18).
li decreto
attribuisce al Ministero d'industria, del commercio e dell'artigianato il
compito di regolare il commercio elettronico (art. 21).
la cir
La cir
Pertanto, l'attività è soggetta a
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale, se società.
La comunicazione deve essere resentata utilizzando l'apposita
modulistica (mod. COM 6) e l'attività può essere iniziata p
decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.
Le violazioni alle disposizioni sono
unite con la sanzione amministrativa da
Diritto comunitario
Per affrontare l'aspetto giuridico
comunitario dell'e‑commerce, l'imprenditore
deve focalizzare la Electronic commerce directive
che sollecita gli Stati membri a instaurare un vero e proprio spazio senza
frontiere per i servizi della società dell'informazione.
La direttiva 2000131 CE definisce il
commercio elettronico con l'espressione: "attività commerciali e trasazioni per iva elettonica, quali: la commercializzazione di beni e di
servizi per via elettronica, la distribuzione on‑line di contenuti
digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di
borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni".
Le norme a
tutela
degli interessi dell'e‑consumer
Diritto interno
Per tutelare il consumatore, il legislatore ha emanato la
legge "quadro" sui consumatori (L. 281/
1998), alla quale sono seguiti alcuni provvedimenti parti
.......................................... .
Il D.Lgs.
18511999 attuativo della direttiva 9717 CE sul commercio a distanza, assicura:
il diritto d'informazione
Il fornitore è obbligato a fornire
una serie di informazioni al consumatore non oltre la
conclusione del contratto, quali: la propria identità e l'indirizzo geografico
in caso di pagamento anticipato, le caratteristiche essenziali del bene, il
prezzo comprensivo di imposte e tasse, le modalità del pagamento, la consegna
del bene, le spese di consegna, l'esistenza del diritto di recesso o di esclusione
dello stesso, le modalità e i tempi di restituzione;
il diritto di recesso
Il compratore deve dare la
comunicazione del diritto di recesso mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Il diritto deve essere esercitato nei dieci giorni successivi
alla stipulazione del contratto, oppure, nei dieci giorni successivi a
decorrere dal giorno del ricevimento dei beni a natura materiale se il
fornitore ha adempiuto gli obblighi di informazione e
l'acquirente ha provveduto alla restituzione lasciando integro il pacco,
infine, nel tre mesi a decorrere dal giorno del ricevimento dei beni se il
fornitore non ha adempiuto gli obblighi di informazione.
Diritto comunitario
Per opinione comune, la disciplina
del codice non garantisce un'adeguata tutela dei consumatori e di gran lunga più efficaci appaiono i rimedi previsti dalle
direttive, fra queste:
la direttiva 9717 CE sul commercio a distanza
La norma disciplina il contratto
stipulato fra imprese e cittadini dell'unione e tutela gli interessi dei
consumatori; la direttiva 2000131 CE sul
commercio elettronico
La norma richiama gli Stati
membri a garantire la fiducia del consumatore, nello specifico:
‑ il punto
‑ l~art.
I I recita: "Oltre agli
obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario, gli Stati membri
provvedano affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il
prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro
dell'ordine da parte del destinatario, le informazioni sulle varie fasi
tecniche della conclusione del contratto, sui mezzi tecnici per individuare e
corre gere gli errori di inserimento dei 9
dati prima di
inoltrare l'ordine, sulle lingue a disposizione per concludere il
contratto".
Diritto internazionale
Per tutelare il consumatore,
considerato parte debole, nel campo del commercio internazionale vige la Convenzione di Roma 1980.
Rispetto alla localizzazione del
contratto, l'art. 5 privilegia la residenza abituale
del consumatore e impone un rovesciamento di prospettiva rispetto alla soluzione
accolta dall'art. 4 che privilegia la sede del prestatore caratteristico e
aziende di dimensioni grandi, medie e piccole inviano, sempre più spesso,
documenti contabili mediante Internet.
..................................................... . .
Contratti d'impresa norme di riferimento Nella fase di
stipulazione del contratto di vendita, l'imprenditore deve rispettare le
disposizioni dell'art.
fase tecnica
La fase tecnica di formazione del contratto prevede due
documenti: ‑ l'ordine di acquisto (proposta) che il compratore inoltra per via
elettronica al venditore, ‑ la
ricevuta dell'ordine (accettazione) che il venditore inoltra per via
elettronica al compratore. Uordine e la proposta sono inoltrati mediante Internet o Extranet come messaggi
non strutturati (e~mail) o strutturati (EDI) al quali
viene apposta la firma digitale.
firma online
Eimprenditore documenta l'attività svolta: nel canale tradizionale, mediante i
documenti tradizionali. IJapposizione della firma autografa certifico. il supporto cartaceo e non l'informazione contenuta. La
firma è riconducibile all'identità di colui che la
appone poiché la calligrafia è l'elemento identificativo della persona; nel canale elettronico, mediante i
documenti informatici. lJapposizione
della firma digitale (una sottospecie della firma online)
certifica l'informazione cioè il file. La firma è riconducibile al soggetto che
la appone poiché l'identità è garantita dall'Ente certificatore.
La firma
digitale:
informaticamente è
un codice elaborato da una procedura basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia:
‑
la chiave pubblica, disponibile presso l'Ente certificatore,
‑
la chiave privata, nota solo al sottoscrivente poiché
è memorizzata su una carta a microproces
sore (smart card).
Il documento
informatico, cifrato con una chiave della coppia, può essere decifrato solo con
l'al
tra chiave della stessa coppia, inoltre la conoscenza di una
della due chiavi non permette di desu
mere alcuna informazione sull'altra;
tecnologicamente è prodotta da un mix di
tecnologie:
‑
il lettore (drive),
‑ il
software di gestione,
‑
la smart card.
Uabbonamento al servizio attesta il periodo di validità
della chiave privata;
praticamente è generata da una smart card,
definita dalla legge dispositivo di firma, che interagisce con il per
sonal computer mediante il lettore
e un numero di accesso,
è validata dal certificato
rilasciato dall'Ente certificatore, che rende
disponibile per via telemati
ca la chiave pubblica a beneficio
di chiunque (ad esempio www.infocamere.ít, www.secet.it);
giuridicamente è l'elemento che attribuisce al
documento informatico efficacia probatoria in quanto consente al
ricevente di:
‑
accertare l'identità del mittente (autenticazione),
‑
verificare l'integrità del messaggio ricevuto,
‑
garantirsi la non ripudiabilità da parte del
mittente.
Alla
scrittura privata siglata con la firma informatica l'efficacia
di prova può essere contestata
solo tramite il procedimento di querela di falso (art. ~21
codice di procedura civile); in questa
fattispecie giuridica l'onere della prova spetta al
sottoscrittore che deve dimostrare 1‑abusJ nel
l'utilizzo del dispositivo di firma c, non la
"falsità" della firma.
In
sintesi:
‑ il contratto realizzato con gli strumenti informatici e trasmesso
per via telematica è valido se reca la firma digitale;
‑ il
contratto si considera concluso quando il compratore
può accedere al server del proprio provider e
scaricare l'ac
cettazione.
Contratti fra
impresa e consumatore
norme di riferimento Uimprenditore predispone, in genere, un contratto standard stampato
su un modulo o formulario (art.
‑ il D.PR. 51311997 Uart. 12 conferma la validità
dell'indirizzo elettronico dichiarato dalla controparte.
fase tecnica
La fase tecnica di formazione del
contratto prevede un solo documento, vale a dire il modulo d'ordine che il compratore, detto aderente, inoltra per via
elettronica al venditore, detto proponente.
Il documento è costituito da
due parti:
‑ la parte tabellare,
che riporta i dati relativi alla merce, cioè la
quantità e il prezzo. Questi dati si memorizzano, automaticamente, mentre
l'acquirente naviga nella vetrina prodotti e
"carica l'e‑carrello";
‑ la parte descrittiva,
predisposta nella forma del questionario con campi (form). Uacquirente
compila per digitazione la sezione che richiede i dati personali e con
l'apposizione dei check quella che consente la scelta
fra modalità di consegna e di regolamento del prezzo.
1 dati sono
inoltrati con un clic sul pulsante Esegui e il contratto è concluso.
Uart.
firma online
Per il consumatore finale, l'impiego della firma digitale non
è previsto.
In sintesi:
‑ il contratto realizzato con gli
strumenti informatici e trasmesso per via telematica è valido;
‑ il contratto si considera concluso quando il venditore può accedere e scaricare il
modulo d'ordine dal server del proprio provider. Il
proponente deve solo fornire la prova dell'avvenuta trasmissione del documento
affinché si verifichi la "presunzione di conoscenzd' (art.
Diritto
comunitario
Per uniformare il diritto sul
commercio elettronico, l'Unione europea si è espressa con diverse direttive, cioè strumenti che devono essere recepiti da ogni Stato
membro nella propria legislazione.
norme di riferimento
Nell'ambito dei contratti di vendita, le norme di riferimento
più importanti sono:
la direttiva 2000131 CE per fornire un quadro organico
dei principi inerenti lo svolgimento delle attività economiche sulla Rete. In parti
‑ rendere
possibili i contratti per via elettronica e non privarli di efficacia e
validità
‑ determinare il luogo di
stabilimento del prestatore laddove l'attività economica è esercitata mediante
un insediamento in pianta stabile e non dove si trova la tecnologia del
supporto del sito o esso è accessibile, per garantire la certezza del diritto applicabile;
‑ obbligare il prestatore a
fornire in modo chiaro le informazioni al consumatore prima dell'inoltro dell'ordine, per tutelare gli interessi del
consumatore;
‑ obbligare il prestatore ad
accusare ricevuta dell'ordine per via elettronica, inoltre a fare considerare
pervenuti l'ordine e la ricevuta quando le parti hanno la possibilità di accedervi;
la direttiva 1999193 CE per eliminare gli ostacoli al riconoscimento
giuridico della libera cir
In parti
‑ la firma
elettronica (non specificata), certificata da un attestato elettronico che
collega i dati di verifica della firma ad una persona,
‑ la firma
elettronica avanzata (art. 2, n. 2), certificata da un attestato
qualificato fornito da un prestatore di servizi di certificazione (sia persona
giuridica che fisica e fra questi anche i fornitori ufficiali di accesso a Internet). l'art. 5
richiama gli Stati membri affinché negli ordinamenti giuridici nazionali la
firma elettronica avanzata possegga efficacia probatoria e sia equiparata alla
sottoscrizione autografa, mentre la firma elettronica (non specificata)
possegga rilevanza giuridica anche se di minor "forza legale".
firma onfine
Gli imprenditori comunitari devono apporre la firma elettronica
avanzata ai contratti conclusi in Rete. La firma elettronica avanzata:
informaticamente è ottenuta
mediante un sistema di elaborazione che non è indicato dalla norma in quanto
lascia
a ogni Stato la scelta del procedimento.
Per
esempio, il legislatore italiano ha scelto il sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, cioè una
sottospecie della firma elettronica;
tecnologicamente è creata con
mezzi posti sotto il controllo esclusivo del firmatario e tali da permettere l'identifi
cazione di ogni successiva
modifica dei dati; la norma non precisa quali;
praticamente è certificata
dalle Certification Authorities
cioè organizzazioni presso le quali è necessario sotto
scrivere un abbonamento;
giuridicamente è equiparata
alla sottoscrizione autografa, pertanto attribuisce efficacia probatoria al
documento.
Diritto
internazionale
Per uniformare il diritto sul commercio, gli Stati utilizzano
le Convenzioni internazionali, cioè gli strumenti
mediante i quali gli Stati aderenti si impegnano a trasferire le norme
concordate nel proprio diritto interno.
norme di riferimento
In questo contesto sono vigenti:
la Convenzione dell'Aja 1964
sulla vendita e formazione del contratto
internazionale, ratificata dall'Italia con L. n.
816/1971;
la Convenzione di Bruxelles 1968
sulla competenza giurisdizionale e di
esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, esecutiva in Italia
con L. n. 804/1971;
la Convenzione di Vienna 1980
sulla vendita internazionale di cose
mobili, ratificata dall'Italia con L. n. 765/1985 ed
entrata in vigore nel
la Convenzione di Roma 1980
sulle obbligazioni contrattuali, resa
esecutiva dall'ltalia con L.
n. 975/1984 In vigore nel nostro ordinamento e parimenti in
ambito internazionale dal
Il principio fondamentale è fissato dall'art. 3 che recita:
"in mancanza di una scelta dei contraenti il
contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il
collegamento più stretto" e dall'art. 4 che precisa: " il paese da
considerare è quello dove è situata la sede principale dell'attività". La
norma guarda, dunque, al luogo di residenza o sede del soggetto tenuto a eseguire la prestazione caratteristica.
.
contratti conclusi dai consumatori
Il principio fondamentale è fissato
dall'art. 5 che recita: 1a fornitura di beni mobili o di servizi a una persona, il consumatore, è tale se l'uso può
considerarsi estraneo all'attività professionale"; pertanto, affida al
giudice il compito di operare un raffronto tra la legge designata dai
contraenti e di scegliere quella che per la sua "prossimità" dovrebbe
essere più familiare al consumatore. La norma prevede, dunque, una disciplina
preordinata alla protezione del consumatore considerato, presuntivamente, la
parte più debole.
firma online
Gli imprenditori degli Stati terzi
possono utilizzare la firma elettronica libera per sottoscrivere i contratti
conclusi in Rete.
La firma elettronica libera:
‑ tecnologicamente è prodotta mediante l'uso di
un software di posta elettronica. (per esempio
Microsoft Outlook
propone nella barra degli strumenti il tasto "Firmd');
‑ praticamente è
certificata dalle Certification Authorities
(es.:
organizzazioni presso le quali è necessario sottoscrivere un
abbonamento.
Il
certificato rilasciato garantisce la reale corrispondenza tra la persona fisica
o l'organizzazione e
l'indirizzo e‑mail;
giuridicamente è
l'elemento che può essere usato in giudizio, con l'accordo tra le parti, come
mezzo di prova affi
dato però alla valutazione del giudice.
La navigazione
nell'aspetto giuridico
Navigazione
Naviga nei siti seguendo la
rotta proposta nella Mappa di
navigazione.
Norniativa
http://www.unioncamere.it
Firma on line InformatNa
.
. . .................................................................................... .......
http://Www.infocamere.it
http://www.thawte.com
Contratto on
http://www.pestogenovese.com
La navigazione nei siti è
finalizzata: ‑ all'individuazione delle norme che disciplinano il settore
dell'e‑commerce; ‑ alle procedure di apposizione della firma elettronica; ‑ all'analisi
del documento informatico che incorpora il contratto concluso per via
elettronica; ‑ alla verifica del rispetto delle norme a tutela degli
interessi dell'e~consumer.
‑ La territorialità e l'esclusività
della legge tributaria
1 confini di uno Stato delimitano lo spazio territoriale sul
quale trova applicazione esclusivamente la sua legge tributaria; in altre
parole, lo Stato che pretendesse di applicare un qualsiasi tributo fuori dei
propri confini commetterebbe un illecito.
Nelle aree del mondo investite dalla globalizzazione,
la mancata corrispondenza tra i confini politici degli Stati e i confini
economici dei mercati ha prodotto casi di:
‑ doppia imposizione fiscale
1 soggetti residenti in uno Stato sono soggetti, se effettuano scambi e producono redditi nello spazio
territoriale di un altro Stato, alle leggi tributarie di entrambi gli Stati;
‑ evasione o elusione fiscale
1 soggetti residenti in uno Stato ad alta fiscalità, ovvero
che colpisce i redditi con aliquote troppo elevate, spostano la residenza
presso un altro Stato a bassa fiscalità, erodendo in questo modo la base
imponibile e le entrate tributarie dello Stato di origine.
Per superare il principio di territorialità e di esclusività della legge tributaria e sanare i casi di
doppia imposizione fiscale o di evasione fiscale, molti Stati hanno stipulato
delle Convenzioni internazionali che facilitano la collaborazione in campo
tributario (per esempio: la notificazione internazionale di atti per acquisire
dati utili all'accertamento tributario, l'azione coattiva delle pretese
tributarie, ecc.).
Diritto interno
Per affrontare l'aspetto fiscale dell'e‑commerce,
l'imprenditore deve conoscere il significato specialistico dei termini di
seguito elencati:
territorio: parte di
superficie terrestre sulla quale lo Stato italiano esercita un complesso di
poteri detto
"sovranità
nazionale", comprensiva anche della sovranità fiscale che si esplica nell'imposizione
indiretta sugli scambi e in quella diretta sui redditi;
scambio: cessione di
beni o prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato.
A tale fine sono considerati soggetti passivi dell'imposta le
imprese e chiunque effettui importazioni (D.P.R.
633/1972 istitutivo dell'imposta IVA);
reddito: flusso
monetario complessivamente posseduto dai residenti o prodotto nel territorio
dello Stato
dai non residenti. W.P.R.
973/1986 o TUIR delle imposte sui redditi).
residenza: il luogo in
cui i soggetti passivi dell'imposta sui redditi hanno stabilito la propria
sede, fra questi:
le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio
dello Stato;
Norme sulla residenza
L'art. 2, punto 2, TUIR considera residenti le persone che
per la maggior parte delperiodo d'impo
sta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
o hanno nel territorio dello Stato il domi
cilio o la residenza.
L'art.
2, punto 2 bis considera altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione residente e emigrati in
Stati o territori aventi un regimefiscale pri
vilegiato, cioè i paradisi fiscalí.
le persone giuridiche residenti e non residenti nel territorio
dello Stato.
Norme sulla residenza
L'art. 87, punto 3, TUIR considera residenti le società e
gli enti che per la maggior parte delperio
do dímposta hanno la sede legale
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto
principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata, tale
disposizione si
applica in ogni caso agli enti non residenti.
....................................................... .
Diritto
comunitario
Per affrontare l'aspetto fiscale dell'e‑commerce,
l'imprenditore deve guardare al Trattato
di Roma del 1957 istitutivo della Comunità europea, aggiornato con le
modifiche introdotte dal Trattato di Maastrict del 1992, e in questo contesto
conoscere il significato specialistico dei termini di seguito elencati:
‑ territorio: insieme
dei territori afferenti a ciascuno Stato membro;
‑ scambio: condizione
necessaria per l'applicazione dell'1YA, imposta scelta
come sistema comune.
Uarmonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri a questo sistema d'imposizione ha assicurato il funzionamento dei mercato intracomunitario;
reddito: condizione
necessaria per l'applicazione delle imposte dirette.
In ordine all'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri, i trattati non prevedono nessuna disposizione
di unificazione dei tipi d'imposta nazionali, raccomandano solamente di
stipulare delle convenzioni bilaterali in materia fiscale. Nel 1996, la
Commissione per gli affari fiscali ribadiva che 'Tarmonizzazione delle imposte dirette non costituisce di
per sé un obiettivo poiché ogni Stato deve difendersi dall'erosione della
sovranità nazionale in materia fiscale".
Diritto
internazionale
Per affrontare l'aspetto fiscale del commercio tradizionale,
l'imprenditore deve conoscere il significato specialistico dei termini di
seguito elencati:
‑ territorio: lo spazio territoriale
di uno Stato;
‑ residenza: il luogo in cui
l'impresa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Per
l'impresa residente, gli utili sono imponibili soltanto nello Stato di
residenza, a meno che non
svolga la sua attività in un altro Stato per mezzo di una
stabile organizzazione, in questo caso gli
utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato nella
misura in cui sono attribuibili alla stabile
organizzazione;
stabile l'organizzazione di
tipo:
organizzazione * materiale
che necessita di una sede fissa e un certo grado di permanenza (permanent establish
ment);
‑
personale (agency),
necessita della presenza di un agente (agent) legittimato
a sottoscrivere i
contratti per conto dell'impresa (authority).
1 profitti
realizzati da un'impresa non residente sono tassabili
nello Stato fonte di reddito se esi
ste la stabile organizzazione.
Al fine di verificare l'adattamento dei principi dei commercio tradizionale alle peculiarità del commercio
elettronico, l'OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo ‑
www.oecd.orZ) svolge un'attività finalizzata:
alla prevenzione dei casi di doppia
imposizione. Il Modello di convenzione (Model
Tax Convention), presentato alla conferenza
interministeriale di Ottawa del 1998, è un facsimile
di trattato da cui gli Stati traggono spunto per siglare quasi tutte le
convenzioni contro le doppie imposizioni;
al monitoraggio della
"concorrenza fiscale dannosd', per bloccare
l'evasione e l'erosione fiscale mediante l'individuazio~
ne dei "paradisi fiscali".
Lespressione "paradisi fiscali"
qualifica gli Stati a regime fiscale privilegiato, cioè
i Paesi nei quali alcuni soggetti trasferiscono la residenza, pertanto i propri
redditi, al fine di usufruire di prelievi d'imposta ridotti.
Lo Stato italiano (con decreto
‑ L'azienda
La globalizzazione
del mercato e lo sviluppo della Rete hanno generato
V'azienda digitale" (ciick), un'espressione utilizzata per definire
l'organizzazione ubicata sia nello spazio fisico, mediante una struttura in
pianta stabile, che nello spazio virtuale, mediante la tecnologia di supporto
dei sito; per esempio: l'e‑shop, l'e‑mall,
Fe‑auction.
Questa definizione richiama, in
parte, quella dell'azienda tradizionale che richiede, necessariamente, la
presenza di una struttura costruita con mattoni e cemento (brick and mortar);
per esenipio: il negozio, il supermercato, la
casa d'aste.
Azienda brick
Gli studi aziendali si sono
sviluppati nel tempo seguendo due orientamenti.
Ieri
Lo studio si svolgeva secondo un
orientamento settoriale che si concentrava sui settori di attività,
Primario ‑ Secondario Terziario, e distingueva le aziende in agricole,
industriali, mercantili, trasporto, bancarie, e così via.
La rilevazione contabile dei fatti
aziendali si avvaleva dei sistema patrimoniale costituito
dall'insíeme coordinato di scritture aventi per
oggetto gli elementi del patrimonio.
Oggi
Lo studio si svolge secondo un
orientamento funzionale che si concentra sulle attività (funzioni) aziendali e
le distingue in Produzione, Amministrazione, Personale, Logistica, e così via.
La rilevazione contabile si avvale
del sistema del patrimonio e del risultato economico (derivato dal sistema del
reddito) costituito dall'insieme coordinato di scritture rilevate allo scopo di
determinare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento.
Lo studio comprende in un unico
gruppo logico la rilevazione contabile e quella extracontabile.
Azienda Click
Gli studi disponibili sull'azienda
non sempre si adattano alle caratteristiche evídenziate
dall'azienda click; pertanto, studiosi e pratici consigliano di osservarla
secondo un orientamento bídirezionale, vale a dire
settoriale e funzionale.
orientamento
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produzione di programmi
(software house) ‑
area fornitori (e‑procurernent)
accesso alla Rete (server provider) ‑
area clienti (e‑distribution)
sviluppo di siti (web master) ‑
servizi logistici (e‑Iogistic)
ente di
registrazione (registration
authority) ‑
servizi bancari (e‑payment)
ente certificatore (certification authority)
portale (portai)
azienda business to business (BtoB)
azienda business io
consumer (BtoC)
La struttura organizzativa di queste
aziende, detta "struttura a nerwork
dinamico", rappresenta una forma estrema di ricorso all'esternalizzazione delle funzioni. P,
costituita da un nucleo aziendale (core
business) con le funzioni principali e dalle diramazioni di Rete verso i
fornitori esterni che si occupano delle funzioni esternalizzate
(outsourcing).
Domani
La conoscenza, dei settore Quaternario
e delle funzioni dell'e‑business, e la competenza, nell'uso delle
tecnologie informatiche e telematiche, assicureranno la formazione del
personale amministrativo necessario all'azienda click.
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La rilevazione in azienda
lJazienda affianca
alla rilevazione contabile la rilevazione extracontabile, la prima usa il conto
come strumento di rappre‑
sentazione mentre la seconda impiega le rappresentazioni
numeriche e grafiche del metodo statistico. Nell'azienda click, la rilevazione
extracontabile ha per oggetto i fenomeni interni collegati con il sito e quelli
esterni collegati con la Rete.
Fenomeni interni
Le procedure di rilevazione sono orientate alla raccolta e
organizzazione dei dati transitati nel sito aziendale, alla rappre‑
sentazione dei dati in
tabelle e in grafici, all'analisi dei dati, alla valutazione dei risultati.
Fra gli strumenti utilizzati: i software della famiglia
"Office automation", in parti
‑i software della famiglia "Web analysis"
(per esempio wwW.webknowler.it; www.analog. ).La
loro filosofia si fonda sul fatto che il visitatore lascia, mentre naviga,
delle tracce che si memorizzano in 1og file". Fra i molti dati tracciati
con questo metodo:
e il numero dei
visitatori (amount of traffic),
per conoscere l'afflusso numerico totale;
o la
distribuzione delle visite (status code report,
directory report, domain report), per conoscere la nazione, il motore
di ricerca, il sito di provenienza;
‑ il tempo di permanenza (monthly report, daily report, hourly
report), per conoscere i mesi, i giorni e le ore
in cui il sito è visitato;
‑ la qualità delle relazioni (customer info) per conoscere
la percentuale di visitatori che naviga, quella che acquista e quella che
sottoscrive i servizi gratuiti.
Il software "Web analysis"
è installato nel web server; i dati rilevati sono,
normalmente, valutati dà management aziendale.
>‑
Fenomeni esterni
Le procedure di rilevazione sono orientate alla raccolta e
organizzazione dei dati transitati nella Rete. Fra i dati più signi‑
ficativi figurano:
‑ il livello di penetrazione di Internet fra la popolazione, utile per scegliere i
portali sui quali rendere visibile il sito (per esempio: Norvegia 49%, Svezia
44%, Danimarca 35%, Regno Unito 26%, Svizzera 23%, Germania 19%, Italia 16%,
Francia 15%, Spagna 9%);
‑ la lingua utilizzata, utile
per scegliere la lingua da proporre nel sito (per esempio: il 42% dei siti è in
lingua nazionale, Fl 1% in
inglese, il 25% bilingue cioè in idioma nazionale e in inglese);
‑ il
profilo dell'utente, utile per valutare il target (per esempio: età, sesso,
stato sociale livello culturale). La tabella riporta
i dati pubblicati dalle principali aziende di studi.
USA Italia
Età tra i 25 e i
35 anni se accede da casa tra
i 35 e i 40
tra i 35 e i 44 se accede dal lavoro
Sesso 30% presenza
femminile 33%
presenza femminile
Stato sociale livello medio
alto
Livello culturale livello medio
alto (laureati e diplomati) livello medio
alto (laureati e diplomati)
la selezione dei prodotti più venduti, utile per
valutare quale prodotto potrà avere successo (per esempio: le aziende italiane
operanti sul mercato nazionale si occupano: per Fl 1
%, di HW e SW; per il 10% di generi alimentari, abbigliamento, editoria,
turismo, articoli sportivi; per il 3%; di preziosi; le aziende italiane
operanti sul mercato estero sono specializzate nella distribuzione di generi
alimentari e di abbigliamento).
La valutazione del rapporto fra azienda e studi di settore è
affida alle società specializzate nella ricerca e consulenza
(ad esempio www.databank.it).