Art.
1
denominazione
È
costituito un Consorzio denominato ""Consorzio di formazione per il Distretto
industriale “ siglato “DICOF”
Il
consorzio è volontario, apartitico, e non persegue scopo di
lucro.
sede
Art.
2
Il
Consorzio ha sede in Civita
Castellana nei locali messi a disposizione dal Comune,
l'Assemblea può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali ed
uffici,anche a carattere temporaneo.
Finalità
Art.
3
Il
Consorzio ha lo scopo di:
·
promuovere
la formazione e l’aggiornamento di tutti gli operatori economici del distretto
industriale di Civita Castellana
;
·
compiere
studi e ricerche nell’ambito dell’economia locale, nazionale ed
internazionale;
·
organizzare
corsi di formazione destinati agli imprenditori, ai dirigenti d’azienda ai
lavoratori per contribuire a migliorare la cultura
d’impresa;
·
organizzare
convegni e seminari di studio;
·
pubblicare
monografie e materiali di studio e di ricerca
Durata
Art.
4
La
durata del Consorzio è prevista fino al <anno>.
Mezzi
finanziari
Art.
5
Il
fondo consortile è costituito da un contributo iniziale di
versato
dai Consorziati pro quota al momento della costituzione del Consorzio, nonché
dai successivi contributi dei consorziati per le spese e gli oneri afferenti
l'attività e il funzionamento del Consorzio, come determinati e ripartiti in
capo a ciascun consorziato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio
medesimo.
Per
l'intera durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione
del fondo consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote salvo
diversa deliberazione assembleare.
Obblighi
del consorziato
Art.
6
I
consorziati sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente
Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili nonché all'esecuzione di
tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dal Consorzio.
Ammissione
dei consorziati
Art.
7
L'ingresso
nel Consorzio di nuovi consorziati potrà avvenire previa deliberazione
dell'Assemblea, da assumersi con la maggioranza dei due terzi dei consorziati ed
alle condizioni da questa stabilite.
Recesso
dei consorziati
Art.
8
I
consorziati possono recedere dal Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R.
indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo preavviso di
almeno tre mesi.
Esclusione
dei consorziati
Art.
9
L'esclusione
dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei
consorziati, non computandosi nel numero di questi il consorziato da escludere.
Le
deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente
del Consorzio agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. entro i
quindici giorni successivi alla deliberazione.
L'esclusione
diviene efficace dal momento della ricezione da parte dei consorziati
interessati della lettera raccomandata con la quale viene comunicata la delibera
di esclusione.
La
quota di partecipazione al fondo consortile del consorziato escluso accresce
proporzionalmente quella degli altri.
Responsabilità
dei consorziati
Art.
10
I
consorziati receduti o esclusi rimangono responsabili per tutte le obbligazioni
assunte verso il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti
stipulati fino al momento in cui il recesso o l'esclusione siano diventati
efficaci.
I
consorziati receduti o esclusi perdono, dal giorno in cui il recesso o
l'esclusione divengono efficaci, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del
Consorzio.
Organi
Art.
11
Sono
organi del Consorzio:
-
l'Assemblea dei consorziati;
-
il Consiglio di Amministrazione;
-
il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-
i
Revisori dei conti.
Assemblea
e funzionamento
Art.
12
L'assemblea
dei consorziati è composta da tutti gli aderenti al Consorzio. Le adunanze sono
tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno
una volta all'anno per l'esame del rendiconto ed inoltre ogniqualvolta ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati, con l'indicazione degli
argomenti da trattare.
L'assemblea
è convocata mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi al domicilio di
ciascun consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso
dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e
l'ordine del giorno dell'Assemblea.
L'Assemblea
è validamente costituita con l'intervento, di persona o per delega, di tanti
consorziati che rappresentino almeno due terzi dei partecipanti al Consorzio; in
caso contrario l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da
un consorziato designato dagli intervenuti.
Nell'Assemblea
ogni consorziato dispone di un voto. L'Assemblea delibera validamente a
maggioranza assoluta dei consorziati, eccezion fatta per le deliberazioni per le
quali il presente Statuto richiede maggioranze più elevate.
Ogni
modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata con la maggioranza di
almeno due terzi dei consorziati.
Attribuzioni
dell’assemblea
Art.
13
L'Assemblea
dei consorziati provvede:
a)
alla
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti,
stabilendo altresì la misura dei rispettivi compensi;
b)
all'approvazione del rendiconto consuntivo e della relazione dell'attività
svolta dal Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni
anno entro i termini di legge;
c)
all'approvazione del bilancio preventivo;
d)
a decidere circa le percentuali di partecipazione dei singoli consorziati
nell'operazione - o nelle singole fasi di questa - riguardata dall'oggetto
consortile;
e)
ad ammettere nuovi consorziati ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto;
f)
all'esclusione di consorziati ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto;
g)
all'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici.
Art.
14
Il
Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da
tre a cinque, secondo quanto verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea.
Il
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
che è anche Presidente del Consorzio.
I
membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il
Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione da parte del suo
Presidente, almeno due volte all'anno ed inoltre ogniqualvolta il Presidente
ritenga di riunirlo o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio
stesso, specificando gli argomenti da trattare.
Al
Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti e
poteri:
a)
eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello
Statuto;
b)
disporre perché il Consorzio agisca concretamente per la realizzazione dei suoi
scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per
l'attuazione delle finalità del Consorzio: in particolare, predisporre i contratti e le convenzioni con le
Pubbliche Amministrazioni e/o con enti o privati, predisporre la
regolamentazione delle spese di comune interesse;
c)
predisporre i rendiconti annuali, i preventivi di spesa e riferire all'Assemblea
sulla gestione economica del Consorzio;
d)
determinare
la suddivisione delle spese sostenute dal Consorzio;
e)
determinare i contributi dai consorziati, provvedere alle esigenze economiche
del Consorzio e autorizzare le eventuali operazioni finanziarie necessarie a
procurare al Consorzio i mezzi per il pagamento delle spese;
f)
erogare le somme occorrenti per gli scopi consortili e riscuotere i contributi
dei consorziati;
g)
assumere o licenziare dipendenti, determinandone la retribuzione;
h)
avvalersi dell'opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per
la migliore realizzazione degli scopi consortili.
Il
Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei membri
presenti.
Il
Presidente
Art.
15
Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo del
consorzio:
a)
convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di
Amministrazione;
b)
rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti
con le Amministrazioni pubbliche, enti e privati;
c)
stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza e gli atti del
Consorzio;
d)
dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio;
e)
firma i bilanci consuntivi e preventivi;
f)
firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, i ruoli di riparto e di
riscossione delle spese e in genere ogni operazione relativa al movimento di
fondi;
g)
firma tutti gli altri atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili.
La
revisione contabile
Art.
16
I
Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea del Consorzio in numero di tre,
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'assemblea
designa, altresì, il Presidente del Collegio.
I
Revisori dei conti:
a)
controllano la contabilità consortile e la legittimità delle deliberazioni degli
Organi consortili;
b)
certificano, in occasione delle assemblee, la veridicità e conformità dei
documenti e dei bilanci presentati dal Consiglio di Amministrazione.
I
Revisori dei conti devono essere invitati, e hanno diritto di intervenire, a
tutte le adunanze di ogni Organo consortile.
Scioglimento
del consorzio
Art.
17
Il
Consorzio si scioglie per il decorso del termine di durata, per deliberazione
assembleare adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati
ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.
In
conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento l'Assemblea provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri
e stabilendone il compenso.
Addivenendosi
per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della
scadenza, i liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione,
provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile
tra i consorziati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al
fondo consortile stesso.
Il
Segretario
Art.18
Il
Consorzio ha un segretario scelto tra i componenti il consiglio di
amministrazione nella sua prima
riunione
La
tesoreria
Art.
19
La
tesoreria consorziale sarà assicurata
presso un istituto
bancario , ove
verranno effettuate tutte le operazioni
contabili
Albo
Consorziale
Art.20
Il
consorzio ha un albo posto in luogo accessibile e visibile a tutti, per
l’affissione degli atti, provvedimenti
e deliberazioni degli organi consiliari
Rinvio
Art.21
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.