CALENDARIO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

 

COMMISSIONE 1 (sez.   )- INFORM 

 

COMMISSIONE 2 (sez. )- INFOR

20 giu

Ore 8,30 RIUNIONE PLENARIA delle 2 Commissioni

Ore 8,30- Insediamento Commissione e seduta preliminare

 

 

Ore 11,30 - Insediamento Commissione e seduta preliminare

21

 

22

PRIMA PROVA SCRITTA

Ingresso alunni ore 8.00 – Inizio prova ore 8.30

23

SECONDA PROVA SCRITTA

Ingresso alunni ore 8.00 – Inizio prova ore 8.30

24

Ore 8,00 - Definizione struttura terza prova scritta e Revisione

 

25

 

Ore 8,00 - Definizione struttura terza prova scritta e Revisione

26

 

27

Ore 7,45 - Predisposizione terza prova scritta

Ore 8,00 - Predisposizione terza prova scritta

TERZA PROVA SCRITTA

Ingresso alunni ore 8.15

 Inizio prova ore 8,30

 

 

Ore 8,45 - Predisposizione terza prova scritta

 

TERZA PROVA SCRITTA

Ingresso alunni ore 9.00

Inizio prova ore 9,15

Ore 11,30 Revisione

                       Ratifica

 

28

 

Pubblicazione scritti

(art 15 c.8)

Ore 8,00 Revisione

Ratifica

29

 

Colloquio 1

 

30

Colloquio 2

 

1 lug

Colloquio 3

 

2

Colloquio 4

 

3

 

4

Colloquio 5

Ratifica 

Valutazione finale (Art.12 c.16)

Pubblicazione scritti

(art 15 c.8)

5

 

Colloquio 1

6

 

Colloquio 2

7

 

Colloquio 3

8

 

Colloquio 4

Ratifica 

Valutazione finale (Art.12 c.16)

9

Adempimenti Finali

Pubblicazione risultati finali (art 21 c. 1)

CONSEGNA DIPLOMI

IL PRESIDENTE

prof. Giovanni Ginnasi

 

 

SESSIONE PLENARIA

            La scuola è stata selezionata per l’indagine INVALSI?

            Ordine di successione delle due commissioni

            Ora di inizio della terza prova

            Calendario dei lavori

            Estrazione lettera per colloqui

            Data inizio colloqui

            Data pubblicazione risultati finali

            Ricordare ai candidati l’ora di entrata, documento di identità, no ai cellulari

            Accertarsi che ci siano docenti disponibili per le prove scritte

            Verifica idoneità dei locali

            Massima segretezza sulle operazioni delle Commissioni

            Definizione criteri per eventuale Punteggio integrativo 5 punti (OM 44 art 13 c. 11)

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del bonus massimo di 5 punti a disposizione delle commissioni per i candidati  che abbiano ottenuto un punteggio nelle prove di esame di almeno 70 punti con un credito scolastico di almeno 15 punti, dopo ampio dibattito sulle diverse proposte presentate dal Presidente, vengono approvate le seguenti proposte tra le quali ogni commissione, nella prosecuzione della riunione preliminare o successivamente, stabilirà autonomamente i criteri per l’attribuzione di tale punteggio.

PROPOSTA N. 1

a)    Per il buono/ottimo esito delle tre prove scritte con punteggio non inferiore a 13/15: da 1 a 2 punti di integrazione per ciascuna prova scritta (1 punto per 13, 2 punti per 14 o 15)

b)    Per il buono/ottimo esito del colloquio con risultato non inferiore a 31/35: da 1 a 3 punti di integrazione (1 punto per 31 o 32,  2 punti per 33, 3 punti per 34 o 35).

PROPOSTA N. 2

a)    Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 85-87: 1 punto di integrazione

b)    Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 88-90: 2 punti di integrazione

c)    Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 91-92: 3 punti di integrazione

d)    Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 93-94: 4 punti di integrazione

e)    Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 95-100: 5 punti di integrazione

N.B. Per ciascun candidato,al quale viene attribuito il punteggio integrativo,deve essere specificata CONGRUA MOTIVAZIONE da acquisire al verbale (art. 12 comma 15  O.M. n. 21 del 09/02/2004)

 

            Definizione criteri per eventuale attribuzione della lode (OM 44 art 13 c. 11)

La commissione attribuirà la lode a coloro che hanno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento

c) il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame dovranno essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

 

            Definizione criteri per eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico ai candidati esterni (OM 44 art 13 c. 11 – riferimento art. 8 c. 11)

Sessione preliminare

            Nomina Vice Presidente

            Nomina segretario

            Dichiarazione Commissari

            Calendario assistenza durante le prime due prove

            Esame  atti e documenti relativi ai candidati

                        Certificazione crediti

                        Verbali scrutinio finale

                        Documento 15 maggio

                        Per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte ed il relativo                                    progetto di sperimentazione

                        Documentazione dei candidati in situazione di handicap

            Definizione delle modalità di acquisizione delle indicazione da parte dei candidati      finalizzate all’avvio dei colloqui

Criteri per la correzione delle prime due prove scritte:

            Le prime due prove scritte possono corrette operando per aree disciplinari          (DM 358/98, art. 13 comma 9) con la presenza di almeno due docenti

                        Suddivisione per aree disciplinari:

                                   Area LINGUISTICO-STORICO-FILOSOFICA

1) Lingua e lettere italiane
2) Lingua e lettere latine
3) Lingua e letteratura straniera
4) Storia
5) Filosofia
6) Disegno

                                   Area SCIENTIFICA

1) Matematica
2) Fisica
3) Scienze naturali, chimica e geografia

            (Criteri di conduzione del colloquio)

            (Criteri per l’eventuale attribuzione del bonus integrativo per i candidati con un credito                       scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove d’esame di almeno     70 punti)

 

PRIMA PROVA

            Ricordare il divieto assoluto di avere cellulari 

            Si acquisiscono i documenti e le firme dei candidati

            Viene chiesto ai candidati di indicare il titolo e la tipologia dei lavori scelti per l’avvio del             colloquio

            Pubblicazione diario dei colloqui

 

SECONDA PROVA

            Ricordare il divieto assoluto di avere cellulari 

            Si acquisiscono i documenti e le firme dei candidati

 

VENERDI

            Scelta tipologia, materie e durata della terza prova

            Ogni commissario preparerà quesiti in numero doppio

                       

LUNEDI

            Sorteggio domande

            Predisposizione terza prova

            Criteri di correzione e valutazione della terza prova (GRIGLIA)

 

CORREZIONI PRIMA E SECONDA PROVA

            Per gruppi disciplinari, che fanno una proposta di punteggio

            La proposta è approvata da tutta la commissione

 

CORREZIONE TERZA PROVA

            Collegiale

                       

VERBALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO E PER LA SUA VALUTAZIONE –

            i docenti possono interrogare solo nelle discipline nelle quali sono abilitati

            griglie

 

COLLOQUIO

            Intera commissione


 

Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

            TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;
è stata a sua volta sostituita dalla tabella A allegata al D.M. n. 99 del 16.12.2009)


CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

 

Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

 

I anno

II anno

III anno

M = 6

3-4

3-4

4-5

6 < M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7 < M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤ 10

6-8

6-8

7-9


NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l’esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

 

Decreto Ministeriale n. 99

16 dicembre 2009


Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

 


Art. 1
Attribuzione del credito scolastico

1.Nell’anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

2. Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell’anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima classe.

 

Art.2
Attribuzione della lode

1. Con l’attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007,n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame.

 

Art. 3
Criteri per l’attribuzione della lode

1. La commissione, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

7. Ai fini dell’attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

 

Art. 4
Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell’attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina,

ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

 

la terza prova scritta

La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.

La prova è costruita dalla commissione d'esame che può scegliere tra le seguenti tipologie:

A. trattazione sintetica di argomenti

B. quesiti a risposta singola

C. quesiti a risposta multipla

D. problemi a soluzione rapida

E. casi pratici e professionali

F. sviluppo di progetti

La scelta della tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe.

La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:

A. argomenti: non più di 5

B. quesiti R/S: da 10 a 15

C. quesiti R/M: da 30 a 40

se B + C: B non meno di 8 C non meno di 16

D. problemi: non più di 2

E. casi: non più di 2

F. progetti: uno solo

All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno:

L'uso della lingua stranierà avverrà:

come lingua veicolare per rispondere ad uno dei quesiti;

come risposta a quesiti formulati in lingua.