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COMMISSIONE 1 (sez. )- INFORM
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COMMISSIONE 2 (sez. )- INFOR |
20 giu |
Ore 8,30 RIUNIONE PLENARIA delle 2 Commissioni |
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Ore 8,30- Insediamento Commissione e seduta preliminare |
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Ore 11,30 - Insediamento Commissione e seduta preliminare |
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PRIMA PROVA SCRITTA Ingresso alunni ore 8.00 – Inizio prova ore 8.30 |
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SECONDA PROVA SCRITTA Ingresso alunni ore 8.00 – Inizio prova ore 8.30 |
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Ore 8,00 - Definizione struttura terza prova scritta e Revisione |
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Ore 8,00 - Definizione struttura terza prova scritta e Revisione |
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Ore 7,45 - Predisposizione terza prova scritta |
Ore 8,00 - Predisposizione terza prova scritta |
TERZA PROVA SCRITTA Ingresso alunni ore 8.15 Inizio prova ore 8,30 |
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Ore 8,45 - Predisposizione terza prova scritta |
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TERZA PROVA SCRITTA Ingresso alunni ore 9.00 Inizio prova ore 9,15 |
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Ore 11,30 Revisione Ratifica |
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28
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Pubblicazione scritti (art 15 c.8) |
Ore 8,00 Revisione Ratifica |
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Colloquio 1 |
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30 |
Colloquio 2 |
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1 lug |
Colloquio 3 |
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2 |
Colloquio 4 |
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3 |
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4 |
Colloquio 5 Ratifica Valutazione finale (Art.12 c.16) |
Pubblicazione scritti (art 15 c.8) |
5 |
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Colloquio 1 |
6 |
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Colloquio 2 |
7 |
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Colloquio 3 |
8 |
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Colloquio 4 Ratifica Valutazione finale (Art.12 c.16) |
9 |
Adempimenti Finali |
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Pubblicazione risultati finali (art 21 c. 1) CONSEGNA DIPLOMI |
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IL PRESIDENTE prof. Giovanni Ginnasi |
SESSIONE PLENARIA
La scuola è stata selezionata per l’indagine INVALSI?
Ordine di successione delle due commissioni
Ora di inizio della terza prova
Calendario dei lavori
Estrazione lettera per colloqui
Data inizio colloqui
Data pubblicazione risultati finali
Ricordare ai candidati l’ora di entrata, documento di identità, no ai cellulari
Accertarsi che ci siano docenti disponibili per le prove scritte
Verifica idoneità dei locali
Massima segretezza sulle operazioni delle Commissioni
Definizione criteri per eventuale Punteggio integrativo 5 punti (OM 44 art 13 c. 11)
Per quanto riguarda l’attribuzione del bonus massimo di 5 punti a disposizione delle commissioni per i candidati che abbiano ottenuto un punteggio nelle prove di esame di almeno 70 punti con un credito scolastico di almeno 15 punti, dopo ampio dibattito sulle diverse proposte presentate dal Presidente, vengono approvate le seguenti proposte tra le quali ogni commissione, nella prosecuzione della riunione preliminare o successivamente, stabilirà autonomamente i criteri per l’attribuzione di tale punteggio.
PROPOSTA N. 1
a) Per il buono/ottimo esito delle tre prove scritte con punteggio non inferiore a 13/15: da 1 a 2 punti di integrazione per ciascuna prova scritta (1 punto per 13, 2 punti per 14 o 15)
b) Per il buono/ottimo esito del colloquio con risultato non inferiore a 31/35: da 1 a 3 punti di integrazione (1 punto per 31 o 32, 2 punti per 33, 3 punti per 34 o 35).
PROPOSTA N. 2
a) Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 85-87: 1 punto di integrazione
b) Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 88-90: 2 punti di integrazione
c) Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 91-92: 3 punti di integrazione
d) Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 93-94: 4 punti di integrazione
e) Ai candidati il cui punteggio complessivo, risultante dalle prove d’esame e dal credito scolastico, sia posizionato nella banda di oscillazione 95-100: 5 punti di integrazione
N.B. Per ciascun candidato,al quale viene attribuito il punteggio integrativo,deve essere specificata CONGRUA MOTIVAZIONE da acquisire al verbale (art. 12 comma 15 O.M. n. 21 del 09/02/2004)
Definizione criteri per eventuale attribuzione della lode (OM 44 art 13 c. 11)
La commissione attribuirà la lode a coloro che hanno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento
c) il credito scolastico
annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova
d’esame dovranno essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all’unanimità.
Definizione criteri per eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico ai candidati esterni (OM 44 art 13 c. 11 – riferimento art. 8 c. 11)
Sessione preliminare
Nomina Vice Presidente
Nomina segretario
Dichiarazione Commissari
Calendario assistenza durante le prime due prove
Esame atti e documenti relativi ai candidati
Certificazione crediti
Verbali scrutinio finale
Documento 15 maggio
Per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte ed il relativo progetto di sperimentazione
Documentazione dei candidati in situazione di handicap
Definizione delle modalità di acquisizione delle indicazione da parte dei candidati finalizzate all’avvio dei colloqui
Criteri per la correzione delle prime due prove scritte:
Le prime due prove scritte possono corrette operando per aree disciplinari (DM 358/98, art. 13 comma 9) con la presenza di almeno due docenti
Suddivisione per aree disciplinari:
Area LINGUISTICO-STORICO-FILOSOFICA
1)
Lingua e lettere italiane
2) Lingua e lettere latine
3) Lingua e letteratura straniera
4) Storia
5) Filosofia
6) Disegno
Area SCIENTIFICA
1)
Matematica
2) Fisica
3) Scienze naturali, chimica e geografia
(Criteri di conduzione del colloquio)
(Criteri per l’eventuale attribuzione del bonus integrativo per i candidati con un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove d’esame di almeno 70 punti)
PRIMA PROVA
Ricordare il divieto assoluto di avere cellulari
Si acquisiscono i documenti e le firme dei candidati
Viene chiesto ai candidati di indicare il titolo e la tipologia dei lavori scelti per l’avvio del colloquio
Pubblicazione diario dei colloqui
SECONDA PROVA
Ricordare il divieto assoluto di avere cellulari
Si acquisiscono i documenti e le firme dei candidati
VENERDI
Scelta tipologia, materie e durata della terza prova
Ogni commissario preparerà quesiti in numero doppio
LUNEDI
Sorteggio domande
Predisposizione terza prova
Criteri di correzione e valutazione della terza prova (GRIGLIA)
CORREZIONI PRIMA E SECONDA PROVA
Per gruppi disciplinari, che fanno una proposta di punteggio
La proposta è approvata da tutta la commissione
CORREZIONE TERZA PROVA
Collegiale
VERBALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO E PER LA SUA VALUTAZIONE –
i docenti possono interrogare solo nelle discipline nelle quali sono abilitati
griglie
COLLOQUIO
Intera commissione
Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007
Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11,
comma 2 del
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;
è stata a sua volta sostituita dalla tabella A allegata al
D.M. n. 99 del 16.12.2009)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
||
|
I anno |
II anno |
III anno |
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
6-8 |
7-9 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di
ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero
intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative
ed eventuali crediti formativi. All’alunno che è stato promosso alla penultima
classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va
attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione
della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo
riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale
dell’anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti
previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei
confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo anno di corso i debiti
formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale
integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e
nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l’esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto
conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di
esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
Decreto Ministeriale n. 99
16 dicembre 2009
Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico
Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
1.Nell’anno scolastico 2009/2010, la nuova
ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle
allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica
nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.
2. Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà agli studenti
della penultima classe e nell’anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli
dell’ultima classe.
Art.2
Attribuzione della lode
1. Con l’attribuzione della lode, prevista dalla
legge 11 gennaio 2007,n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di
esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni
del percorso scolastico e nelle prove d’esame.
Art. 3
Criteri per l’attribuzione della lode
1. La commissione, all’unanimità, può attribuire
la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire
della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n.
425 e successive modificazioni.
2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione
che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo
attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano
riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e
ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione
del comportamento.
3. Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo
al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per
ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o
dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all’unanimità.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per
merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è
attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo
stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel
penultimo anno.
5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno
2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10
dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione
che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo
attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano
riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo
solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento.
7. Ai fini dell’attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il
credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il
punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal
consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella
misura massima all’unanimità.
Art. 4
Norme transitorie
1. Relativamente ai
candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro
che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione
di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive
modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico
massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.
11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti
uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini
dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo
anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati
attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive
competenze, nella misura massima all’unanimità.
2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10
dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano
conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire
della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali
relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai
candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito
scolastico annuale relativo al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio
previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di
classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura
massima all’unanimità.
3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R.
22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che
sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro
che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione
di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive
modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo
complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il
voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno
di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che
sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito
scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per
ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o
dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all’unanimità.
4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R.
22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che
sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro
che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione
di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive
modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico
massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.
11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla
penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la
valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari
per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a
conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della
lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno
nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati
attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive
competenze, nella misura massima all’unanimità.
5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei
candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A
allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito
di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.
6. Ai fini dell’attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che
sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma
4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina,
ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.
La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.
La prova è costruita dalla commissione d'esame che può scegliere tra le seguenti tipologie:
A. trattazione sintetica di argomenti
B. quesiti a risposta singola
C. quesiti a risposta multipla
D. problemi a soluzione rapida
E. casi pratici e professionali
F. sviluppo di progetti
La scelta della tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe.
La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:
A. argomenti: non più di 5
B. quesiti R/S: da 10 a 15
C. quesiti R/M: da 30 a 40
se B + C: B non meno di 8 C non meno di 16
D. problemi: non più di 2
E. casi: non più di 2
F. progetti: uno solo
All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno:
L'uso della lingua stranierà avverrà:
come lingua veicolare per rispondere ad uno dei quesiti;
come risposta a quesiti formulati in lingua.