TIROCINI FORMATIVI E
DI ORIENTAMENTO
L.196/97 ART. 18
D.M. 25 marzo 1998, n.142
Che cosa è
ü
E’ un’esperienza di orientamento e
formazione in un luogo di lavoro;
ü
Non è un rapporto di lavoro;
Non fa perdere lo status di disoccupato
A cosa serve
ü
Ad agevolare le scelte professionali tramite
l’accrescimento di conoscenze e competenze;
ü
A conoscere “dal vivo” il sistema aziendale e delle
professioni;
ü
Ad acquisire un credito formativo;
ü
A “farsi conoscere” dai potenziali datori di lavoro
Chi può partecipare
Persone disoccupate;
ü
Persone inoccupate;
ü
Lavoratori in mobilità;
ü
Lavoratori in Cassa integrazione Speciale (CIGS) a
0 ore
Per iniziare il tirocinio bisogna
avere assolto l’obbligo s
Modalità
d’attuazione e criteri di realizzazione
Le aziende stipulano con
l’Amministrazione Provincia di Viterbo – Centro per l’Impiego territorialmente
competente – una convezione allegando un progetto formativo e di orientamento.
I Centri per l’Impiego
competenti:
Forniscono alle
aziende tutte le indicazioni sull’avvio del tirocinio (materiale informativo,
scheda per l’attivazione del tirocinio, altra
ü
modulistica) e l’assistenza tecnica per la stesura
e la presentazione del progetto di stage;
ü
Forniscono ai disoccupati tutte le informazioni
sulla possibilità di realizzare uno tirocinio nella propria provincia.
Le aziende:
ü
Hanno la facoltà di erogare un rimborso spese;
ü
Assicurano i tirocinanti all’INAIL per gli
infortuni sul lavoro e con polizze assicurative per la Responsabilità Civile
contro terzi.
Durata del tirocinio
La durata
massima del tirocinio è commisurata al grado d’istruzione dei tirocinanti e/o
alla loro posizione più o meno svantaggiata sul mercato del lavoro, in parti
4 mesi: Studenti che frequentano la scuola secondaria
6 mesi: inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità: allievi di istituti professionali
di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative
post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi
12 mesi: corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione
post-secondaria anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine
degli studi; persone svantaggiate (Legge 381/91); laureati da non più di 18
mesi
24 mesi: soggetti portatori di handicap
Questi limiti temporali vanno intesi come tetti massimi di durata del
tirocinio, potendo le convenzioni prevedere durate inferiori. In tal caso, è
espressamente prevista la possibilità che il tirocinio venga prorogato, sempre
entro la durata massima prevista. Non vengono invece posti limiti alla
possibilità che un tirocinante effettui più tirocini in diverse strutture
ospitanti.
Per
saperne di piùsui nostri servizi
MARTEDì E GIOVEDì 15.00 / 16.30
Per visualizzare le offerte di tirocinio
http://www.provincia.vt.it/lavoro/asp/tirocini.html