l. Significati del termine funzione. L'attività amministrativa come funzione

 

Funzione e una delle parole più ricche di significati del diritto (e delle scienze sociali, in genere).

 

l. l. Tripartizione delle funzioni

 

Con essa si indicano, in primo luogo, le funzioni dello Stato, ripartite nelle tre tradizionali, legislativa, esecutiva, giudiziaria. In ordinamenti dove la tripartizione viene ritenuta vigente, come quello francese, si discute quale sia il campo riservato a ciascuna funzione, perché ‑ secondo alcuni ‑ la Costituzione del 1958 avrebbe ribaltato la prospettiva tradizionale, secondo la quale il campo attribuito al legislatore è illimitato, mentre

 

SIGNIFICATI DEL TERMINE FUNZIONE

 

quello dell'amministrazione è limitato.' Nell'ordinamento italiano, la questione non si pone neppure, non essendo la cosiddetta separazione dei poteri in tre funzioni parte del diritto vigente.

 

Infatti, la funzione cosiddetta esecutiva si ripartisce certamente in una funzione amministrativa ed in una di governo (quest'ultima detta anche di indirizzo politico). Vi sono, poi, funzioni amministrative affidate ai giudici (ad esempio, almeno secondo alcuni, l'attività di volontaria giurisdizione); funzioni normative svolte dall'apparato esecutivo (ad esempio, potere regolamentare); funzioni di risoluzione di conflitti svolte dall'amministrazione (cosiddetta attività amministrativa contenziosa); ecc. Per tener fede alla tripartizione dei poteri, si è dovuto, dunque, distinguere tra divisione dei compiti e divisione degli apparati chiamati a svolgerli. Il primo aspetto riguarda il potere in senso sostanziale (di porre norme, di risolvere conflitti, di eseguire). Il secondo il potere in senso formale: l'autorità e l'atto che da essa promana (la legge dal Parlamento, la sentenza dal giudice, il provvedimento dall'amministrazione). E si è dovuto riconoscere che un'attività può essere sostanzialmente amministrativa (perché di esecuzione), ma formalmente giurisdizionale (perché svolta dal giudice); sostanzialmente normativa, ma formalmente amministrativa (ad esempio, l'adozione di regolamenti governativi), ecc. Queste complicazioni dimostrano l'inutilità di persistere ad applicare come principio normativo la cosiddetta separazione dei poteri (anche se essa, poi, continua ad avere una certa utilità puramente descrittiva e classificatoria).

 

l. 2. Funzioni come compiti

 

In secondo luogo, con funzione si indicano i compiti o attività dello Stato. Così, ad esempio, quando si dice che i pubblici poteri hanno la funzione di garantire il benessere dei cittadini. Si tratta di un uso puramente descrittivo, di senso comune, non giuridico, che considereremo più avanti.

 

1.3. Funzioni e servizi pubblici

Con il termine funzione, si indica, in terzo luogo, un'attività autoritativa ed esclusiva della pubblica amministrazione, con­trapposta al servizio. Questa distinzione si riscontra negli arti­coli 357 e 358 del codice penale ed ha lo scopo di graduare i reati e le sanzioni, in relazione alle responsabilità del dipenden­te pubblico, ma ha scarsa importanza fuori del diritto penale.

Anche nel diritto amministrativo, però, funzione viene ado­perata come contrapposta a servizio, nel senso di attività neces­saria al funzionamento della collettivita; quindi, in gestione pubblica necessaria e retta dal diritto pubblico (ad esempio, or­dine pubblico). Però, più che la nozione di funzione, in questa accezione, ha interessato quella di servizio pubblico. Di questa si è a lungo discusso, giungendo alla conclusione che vada inte­sa sia in senso soggettivo, sia in senso oggettivo. In senso sog­gettivo, per indicare quelle attività che non sono funzione (e che, quindi, possono essere svolte tanto da privati, tanto da po­teri pubblici), in quanto vengano assunte da una pubblica am­ministrazione: ad esempio, il servizio di trasporto urbano di li­nea. In senso oggettivo, per indicare attività che non siano fun­zione, che sono di interesse pubblico.

1 motivi per i quali si è cercato di identificare una nozione di servizio pubblico in senso oggettivo sono due. Il primo è il ca­rattere nominalistico e la scarsa utilità della nozione di servizio pubblico in senso soggettivo. Il secondo la necessità di applica­re l'art. 43 della Costituzione, secondo il quale possono riser­varsi originariamente o trasferirsi allo Stato o ad enti pubblici imprese o categorie di imprese private che si riferiscano, tra l'altro, a « servizi pubblici essenziali» ‑ E evidente che, in questa disposizione, l'espressione servizi pubblici va intesa in senso oggettivo, costituendo proprio il presupposto del passaggio alla mano pubblica. Le interpretazioni affacciate finora sono due. Secondo la prima, sono attività di servizio pubblico quelle sot­toposte a controlli e programmi pubblici (sulla base dell'art. 41 della Costituzione): questi evidenzierebbero l'interesse pubbli­co che inerisce al servizio. Secondo l'altra, quella di servizio pubblico sarebbe una « clausola generale » e va intesa nel senso proprio delle scienze economiche; dunque, non è necessario dare una definizione giuridica di servizio pubblico. La legge 12 giugno 1990, n. 146, sul diritto di sciopero nei servizi pubblici

 

SIGNIFICATI DEL TERMINE FUNZIONE

 

essenziali, ha elencato tali servizi, sia pur in modo non esaustivo: sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta e smaltimento dei rifiuti, dogane, approvvigionamento di energia, giustizia, protezione ambientale, vigilanza sui beni culturali, trasporti pubblici, asili nido, scuole materne, scuole elementari, svolgimento degli esami scolastici, poste, telecomunicazioni, radiotelevisione.

 

1.4. Funzione e funzionari

 

In quarto luogo, la parola funzione è stata adoperata dal governo prima e dal legislatore poi (nella legge n. 93 del 29 marzo 1983) per indicare un Dipartimento incaricato del personale pubblico. In questo caso, si tratta di un francesismo, essendosi ripresa l'espressione che denomina il ministero corrispondente in Francia («fonction publique»). In questo senso, funzione è collegata a funzionario, anche se, poi, ambedue i ministeri, quello francese e quello italiano, si interessano anche di altre categorie di personale, come gli operai, che non sono funzionari, ed estendono il loro ambito di attività fuori del personale, occupandosi, ad esempio, anche del funzionamento della amministrazione.

 

1.5. Funzione come attività rivolta a un fine

 

In quinto luogo, nel diritto privato, con la parola funzione si indicano quelle attivita e quei diritti che sono necessariamente rivolti a un fine. Ad esempio, quando si parla di proprietà funzione (o proprietà funzionalizzata, che è lo stesso), ci si riferisce a tipi di proprietà ‑ come quella urbana ‑ in ordine ai quali le leggi, a fini sociali, non attribuiscono determinate facoltà, o dispongono condizioni per l'esercizio di facoltà attribuite o pongono l'obbligo di esercitare determinate facoltà, in base ad un apprezzamento libero o secondo modalità determinate. 1

 

1.6. Funzione e fine pubblico

 

Infine, la parola che stiamo esaminando viene adoperata per dire che l'attività amministrativa è funzione. Ciò significa che essa è rilevante nella sua globalità, a differenza dell'attività privata, che lo è solo per alcuni aspetti e a taluni fini.'

 

In questo senso, funzione ha lo stesso significato di base che nel diritto privato, solo che in quest'ultimo è fenomeno relativamente meno diffuso, perché l'agire privato, e, di regola, libero. Nel diritto privato, le situazioni giuridiche soggettive subiscono compressioni non generali, relative ad alcune facoltà. Ad esempio, il proprietario di una raccolta d'arte riconosciuta d'interesse storico‑artistico può essere tenuto a renderla accessibile al pubblico, può sottostare a vincoli relativi alla sua alienazione della raccolta, ecc., ma, per le restanti sue facoltà di proprietario, è libero.

 

Non così per l'amministrazione, dove l'incidenza del fine pubblico è maggiore e ‑ si direbbe ‑ onnicomprensiva. In tal modo, tutta l'amministrazione (organizzazione, personale, finanza ed attività) deve essere in rapporto di congruenza con i fini pubblici.

 

Questo rapporto non riguarda ‑ come correntemente affermato ‑soltanto l'attività. Non è solo questa, ma anche l'organizzazione, ed anche tutti gli altri elementi dell'amministrazione pubblica, che non possono distogliersi dal fine pubblico, con cui sono in un rapporto di relazione necessaria.

 

Questo rapporto ricorre anche quando si presenta in forma particolarmente attenuata, come ‑ ad esempio ‑ quando vi sono imprese private in pubblico comando (ad esempio, quelle dette correntemente con partecipazione statale), dove esso si presenta nel senso che l'impresa è nella disponibilità del pubblico potere, che può orientarla e dirigerla, attraverso, tra l'altro, la nomina degli amministratori; oppure nell'attività privata della pubblica amministrazione, da distinguersi dall'attività di diritto privato della pubblica amministrazione, perché, anche nei casi limitati in cui essa è presente (ad esempio, contratti di economato), vi è sempre un corpo minimo di regole che assicurano il rispetto del fine pubblico.

 

In conclusione, la parola funzione ha più significati, quasi tutti corretti e rilevanti, ma in campi e modi diversi. Quella di maggior interesse, per il diritto amministrativo, è l'ultima.

 

RILEVANZA GIURIDICA DELLE FUNZIONI

 

Passiamo, ora, ad esaminare un altro significato di funzione, dove la. parola è usata per lo più al plurale.

 

2. Rilevanza giuridica delle funzioni

 

Se l'amministrazione può essere (ed e normalmente) rilevante nella sua intierezza (funzione nell'ultimo dei significati elencati), ne l'analisi degli uffici, né quella dei singoli atti di tutti i procedimenti in cui si articola consente di esaurire l'esame dell'amministrazione‑funzione. Questa non si esaurisce nella somma dell'organizzazione, degli atti e dei procedimenti. C'è qualcosa di più, che precede l'organizzazione e l'attività amministrativa e riguarda il modo di porsi stesso dell'amministrazione nei confronti della società. Uno studio del diritto amministrativo come complesso di apparati e di procedure rimane, per così dire, vuoto, perché manca ad esso l'aspetto sostanziale, costituito dalle funzioni svolte, che sono, poi, le fondazioni delle amministrazioni pubbliche, perché ne costituiscono la ragion d'essere.

 

Facciamo qualche esempio, cominciando da quelli più semplici. Non è indifferente, innanzitutto, che, in un ordinamento, una determinata materia (in senso giuridico) sia o non sia attribuita a uffici pubblici. Uno dei maggiori mutamenti dei poteri pubblici, nell'ultimo quarto di secolo, è costituito dallo sviluppo delle istituzioni del benessere («Welfare State»): scuola, sanità, garanzia dell'occupazione, pensioni. Organi, personale e procedimenti, in queste materie, esistevano già prima. Ad esempio, uffici scolastici e autorizzazioni scolastiche, uffici sanitari e autorizzazioni sanitarie dirette a prevenire epidemie, ecc. Ma, nell'ultimo venticinquennio, l'azione dei poteri pubblici è divenuta molto più estesa, in questi campi, ed è mutata la sua direzione. Questi cambiamenti non sono avvenuti «de facto», ma in virtù di nuove norme, per lo più legislative, che hanno cambiato gli uffici e i compiti dell'amministrazione, ne hanno ampliato le proporzioni, l'hanno dotata di personale e mezzi. Per cui, chi esaurisca lo studio dell'amministrazione nei vari uffici ed atti, non coglierà fino in fondo l'importanza dei mutamenti avvenuti.

 

In secondo luogo, è importante rilevare che un'amministrazione, pur rimanendo strutturalmente immutata, o senza grandi mutamenti strutturali, può essere rivolta a uno scopo diverso ad opera delle norme. Ad esempio, le imprese pubbliche nell'Ottocento avevano ‑ per legge ‑ prevalenti compiti di entrata. Nel Novecento, hanno avuto, prevalentemente, compiti di sviluppo economico.

 

Ma anche cambiamenti strutturali importanti (quale la istituzione dei Servizio sanitario nazionale, ad esempio) possono non dare indicazioni precise del mutamento dell'amministrazione sanitaria, da amministrazione di polizia (diretta ad evitare epidemie, ma nella quale la salute era un fatto privato) ad amministrazione di «benessere» (dove non solo la cura, ma anche la prevenzione e assunta da poteri pubblici, che si danno carico dell'interesse alla salute, trasformandolo in un interesse pubblicamente rilevante), se si considerano solo l'organizzazione sanitaria pubblica, i procedimenti che essa pone in essere e i provvedimenti che adotta.

 

Si e insistito sul profilo diacronico, perché, senza un esame delle funzioni, le amministrazioni sembrerebbero fuori del tempo.

 

Ma bisogna ricordare che i cambiamenti indicati sono tutti avvenuti per legge. Che tali leggi hanno qualificato e fatto divenire giuridicamente rilevanti materie e compiti prima non rilevanti. E che, quindi, facendo questi parte del diritto amministrativo, il loro esame non può essere trascurato dalla scienza del diritto amministrativo.

 

2. l. Disinteresse della scienza giuridica per le funzioni

 

Prima di passare all'analisi della nozione di funzione, si deve avvertire che, invece, la scienza del diritto amministrativo ha tralasciato l'esame di questo importante capitolo del diritto amministrativo. L'atteggiamento di fondo dell'amministrazione è ‑coSi ‑ rimasto fuori dell'analisi giuridica. Infatti, chi legga i diversi manuali, dal secolo scorso ad oggi, trova solo qua e là indicazioni degli enormi mutamenti intervenuti, che riguardano, innanzitutto, le funzioni.

 

Questa esclusione è stata prodotta dal concorso di due cause. Da una parte, il rifiuto delle componenti non giuridiche da parte della scuola italiana del diritto pubblico, preoccupata che, per questa strada, ritrovassero spazio, nel diritto amministrati

 

RILEVANZA GIURIDICA DELLE FUNZIONI

 

vo, le ingenue e prescientifiche dassificazioni dei fini dello Stato, opera per lo più di filosofi e di economisti. Si temeva, dunque, che, per questa via, si introducessero nel diritto amministrativo concetti spuri, rilevanti per l'economia, la politica, la società.

 

Ma questo modo di isolare il diritto dalla società ha rappresentato, poi, un tradimento del mestiere di giurista, che si è precluso lo studio di un grandissimo numero di leggi, regolanti, appunto, le funzioni. La degradazione a politica legislativa o amministrativa delle leggi sulle funzioni e in contraddizione con le premesse di un diritto amministrativo che si proclama attento al diritto positivo o persino positivista.

 

L'altra causa è la permanenza della concezione liberale del diritto amministrativo, inteso solo come garanzia dei diritti dei cittadini e delle prerogative dei poteri pubblici, incaricati della realizzazione degli interessi pubblici. Da questo punto di vista (che si è già più volte criticato), le funzioni dell'amministrazione sono, per lo più, indifferenti, costituendo solo la materia sulla quale la «pura forma» del diritto amministrativo andava a calarsi. Importa ‑ in altre parole ‑ non tanto ciò che l'amministrazione è chiamata a fare, quanto il modo in cui sono regolati i suoi rapporti con i cittadini.

 

A queste due cause si è aggiunto un ulteriore elemento, che ha contribuito al disinteresse per le funzioni. Considerate esse come il prodotto delle leggi, che le possono determinare, per così dire, arbitrariamente, l'analisi relativa veniva ritenuta soggetta a troppe variabili storiche. Queste producevano una incertezza che la scienza pandettistica e quella postpandettistica non erano disposte ad accettare, perché interessate piuttosto a cercare e ad analizzare le costanti, che le variabili dei sistemi giuridici. Infatti, la Pandettistica (e, di riflesso, la postpandettistica) era originata dalla Scuola cosiddetta storica, la quale, se si contrappose al giusnaturalismo richiamandosi alla storia, lo fece non per cedere ai suoi particolarismi, bensì per ricavarne leggi (nel senso scientifico del termine).

 

Una via di compromesso è stata, in passato, quella di riconoscere importanza alle funzioni, ma di relegarle in cosiddette «parti speciali», per lo più non scritte. Si che questo, poi, o è stato un alibi per la pigrizia o un modo di separare un corpo immutato di principi dalla mutevole realtà dell'amministrazione, che, però, ne costituisce la vita vera.

 

La rinuncia e le sue contraddizioni appaiono particolarmente evidenti in uno degli studiosi maggiori della postpandettistica, Guido Zanobini, che è lo studioso che si è anche maggiormente cimentato nell'impresa. Egli, da una parte, aveva per primo sostenuto la tesi che la legge non costituisce un limite esterno dell'amministrazione, ma ne determina in modo positivo il contenuto. Dall'altra, osservava che «la teoria dell'organizzazione e quella dei mezzi economici si riferiscono ad obbietti che non hanno altra ragione ed altro scopo che quello di rendere possibile lo svolgimento delle varie funzioni che costituiscono l'azione amministrativa ... Queste funzioni e questi servizi costituiscono la vita reale dello Stato, il quotidiano suo movimento verso il mondo esterno, l'esplicazione della sua influenza politica sulla popolazione ».

 

Ebbene, dopo aver detto che la legge abbraccia tutta l'amministrazione ed aver affermato che questa consiste principalmente nelle funzioni, egli, invece di trame le logiche conseguenze, escludeva che «l'esposizione dell'azione amministrativa ... si presti all'indagine giuridica»: « nonostante l'importanza che il diritto assume nei riguardi dell'azione amministrativa, dobbiamo... escludere che una classificazione delle varie manifestazioni di essa possa farsi in base a un criterio giuridico». Di conseguenza, Zanobini si limitava ad un'analisi puramente descrittiva e classificatoria.

 

3. Elementi delle funzioni

 

Si è finora alluso al significato di funzione qui adoperato, senza definirlo. Da quanto finora detto, si è compreso, in termini negativi, che con funzione si indica quella parte dell'attività che va oltre l'organizzazione, i procedimenti e gli atti. E, in termini positivi, che funzione è l'attività vista nei suoi aspetti «macro», nel suo assetto normativo globale, laddove l'attività vista nei suoi termini «micro» consiste di procedimenti e di provvedimenti.

 

Si passa ora a definire gli elementi costitutivi delle funzioni e, poi, ad analizzarle. In altre parole, prima si indicheranno gli indici di individuazione delle funzioni amministrative; poi, col loro aiuto, si indicheranno le funzioni.

 

3. 1. La materia

 

Servono ad individuare una funzione, di regola, quattro elementi: la m ateria, le attribuzioni, i fini, i destinatari. La materia indica il campo o ambito, come definito dalla legge. Ad esempio, 14 legge italiana attribuisce compiti all'amministrazione, relativamente all'agricoltura. Ma essa distingue anche tra agricoltura‑protezione (di pertinenza prevalentemente statale) e agricoltura‑produzione (di pertinenza prevalentemente regionale). Dunque, la materia può presentarsi oppure no negli stessi termini in cui si presenta nelle scienze tecniche e nell'uso comune.

 

La materia è aspetto giuridicamente rilevante ed, anzi, ha anche rilevanza costituzionale, per il riparto tra Stato e regioni: con l'art. 117, infatti, si è scelto il criterio del riparto mediante enumerazione di materie (l'agricoltura, ad esempio, è attribuita alle regioni; l'industria, non elencata nell'art. 117, è lasciata allo Stato). Per comprendere l'importanza di tale distinzione, la si compari con quella della Germania, dove vige un riparto di attribuzioni a materie indivise: il « Bund » (federazione o Stato centrale) e i «Laender» (Stati federati o regioni) si interessano delle stesse materie, ma al primo e attribuita la direzione, ai secondi l'attuazione.

 

3.2. Le attribuzioni

 

Con il termine attribuzione ci si riferisce al complesso di compiti conferiti all'amministrazione dalle norme in ordine ad una materia. La lingua inglese ha un termine che consente di contraddistinguere questo elemento, «policy».

 

Ad esempio, quasi tutte le amministrazioni moderne si interessano della materia dell'istruzione. Ma talune di esse si limi

 

tano a svolgere attribuzioni di. controllo su istituti di istruzione privati. Altre erogano esse stesse il servizio scolastico. Molto diverse sono, dunque, le attribuzioni pubbliche, pur essendo simile la materia.

 

3.3. Ifini

 

Fine è lo scopo complessivo, nel senso che non riguarda ogni singolo atto. Ad esempio, se l'istruzione può essere annoverata, fin dal secolo scorso, tra i fini delle amministrazioni pubbliche (locali e nazionali), quello di assicurare l'istruzione obbligatoria e gratuita, a carico delle amministrazioni centrali, sino al compimento della scuola media, è un fine regolato solo nel 1962.

 

3.4. 1 destinatari

 

Al fine sono collegati i destinatari, nel senso che dal primo dipende se una funzione è rivolta a uno, a tutti o a gruppi più o meno ampi. I destinatari possono essere una serie di persone non identificabili (ad esempio, tutti i cittadini possono richiedere ai comuni certificati di stato civile, che li riguardino, come certificati di nascita o di matrimonio) o singole persone individuate dalla legge o dall'amministrazione o dalla seconda sulla base dei criteri fissati dalla prima (ad esempio, il beneficiario di un credito agevolato, chi debba subire l'espropriazione di un bene).

 

Di particolare importanza è il numero dei destinatari relativamente alle attribuzioni definite, negli Stati Uniti, «entitIement programs ». Si tratta di quelle attività in ordine alle quali,, le norme (di frequente, quelle costituzionali) attribuiscono ai cittadini un diritto a prestazione positiva da parte della pubblica amministrazione. Ad esempio, diritto allo studio fino al tredicesimo anno di età. Ora, in tal caso, conseguentemente all'affermazione del diritto, la pubblica amministrazione è tenuta a porre a disposizione il servizio ed è il numero dei destinatari aventi diritto che, alla fine, opera come principio regolativo della dimensione della funzione. Così, ad esempio, l'ampiezza del sistema scolastico sarà in funzione del numero dei giovani in età scolare.

 

3.5. Rilevanza di questi elementi

 

Prima di procedere, si noti che almeno i tre primi elementi (e spesso anche il quarto) sono giuridicamente rilevanti nel diritto amministrativo, mentre, di regola, nel diritto privato, solo il terzo è suscettibile di rilevanza giuridica. Ciò avviene quando, ad esempio, un bene privato, pur rimanendo di proprieta

 

i

 

privata, viene sottoposto ad un regime che comporta il rispetto di un vincolo finalistico, come quello della conservazione, oppure di consentirne l'accesso al pubblico. Solo in casi molto rari può diventare rilevante, nel diritto privato, la materia. Ciò avviene quando il soggetto di un ordinamento sezionale (cioè un settore con soggetti, normazione, organizzazione propri) è tenuto a limitare la propria attività ad un particolare settore.

 

Come la materia della funzione si distingue dall'oggetto del provvedimento, così le attribuzioni si distinguono dai compiti o dalla volantà e i fini dai motivi. I primi stanno ai secondi, come il, tutto sta ad una parte. Con maggior precisione, costituiscono le condizioni che possono essere la fonte o la causa di una serie, indefinita di rapporti. Sono valori giuridici astratti e potenziali, dai quali, poi, derivano rapporti giuridici concreti. Quando, in ordine ad una certa materia, un'attribuzione è esercitata, per i fini determinati dalle norme, sono posti in essere provvedimenti, in cui saranno identificabili un oggetto, una volontà e un motivo. Ma questi elementi del provvedimento costituiscono la concretizzazione, in un rapporto giuridico,in atto, degli elementi della funzione, predisposti, più in generale, dall'ordinamento. Per questo motivo, può dirsi che un provvedimento corrisponde ‑ e deve corrispondere necessariamente ‑ a una funzione.

 

Naturalmen ' te, vi sono altre condizioni perché la pubblica amministrazione possa legittimamente agire, condizioni che sono collegate agli altri elementi su indicati come propri della amministrazione e che passeremo uno per uno in rassegna, nei capitoli successivi. Vedremo che non basta che vi sia una funzione. Ad esempio, occorre anche che essa sia articolata o distribuita su uffici e che questi ultimi siano dotati di poteri, per poter procedere e, al termine, perché venga adottato un provvedimento, in cui quegli elementi della funzione verranno a riflettersi, costituendo valori giuridici in atto, o concretizzazione di quelli astratti e potenziali propri della funzione.

La distinzione tra gli elementi delle funzioni e quelli dei provvedimenti può risultare più chiara se si riflette sulla circostanza che un'amministrazione può, episodicamente, emanare provvedimenti in ordine a certe funzioni, senza, però, che le funzioni siano sue proprie. Ad esempio, ancor prima che la materia sanità venisse attribuita all'amministrazione, questa poteva emettere provvedimenti di polizia che riguardassero la materia sanitaria.

 

Perché vi sia una funzione, occorre che almeno i primi tre elementi ricorrano. La legge può ‑ ad esempio ‑ regolare una materia, ma senza indicare attribuzioni e fini pubblici (ad esempio, sottoporre un'attività a mera riserva originaria, in base all'art. 43 della Costituzione). In tal caso, non sorge una funzione amministrativa.

 

4. Studio e classificazione delle funzioni

 

Indicati i vari significati del termine funzione, esaminata la rilevanza delle funzioni, indicati gli elementi che consentono di contraddistinguere le funzioni, passiamo ad esaminare i diversi modi di studiare le funzioni.

 

Si può dire che questi sono, tradizionalmente, tre, in relazione agli elementi presi in considerazione. Anche se nessuno di essi è scientificamente soddisfacente, per i motivi che spiegheremo, e utile passarli in rassegna non solo per fini critici, e cioè per mostrarne i limiti ma anche perché, nonostante questi, rappresentano un sia pur incompleto quadro. Come vedremo, un esame scientificamente soddisfacente e, allo stesso tempo, esaustivo, è impossibile in un'opera che non sia un trattato, ma voglia solo fornire le conoscenze di base e, quindi, gli, strumenti di ulteriori analisi.

 

4. l. Analisi per materia

 

Vi sono, in primo luogo, analisi che considerano le materie attribuite all'amministrazione. La più completa è quella, elaborata dallo Zanobini, nel quinto volume del suo Corso.Questo è articolato in nove partizioni, dedicate, rispettivamente, alla difesa esterna, all'ordine interno, alla sicurezza pubblica, all'accertamento e alla cura del movimento demografico, all'igiene e sanità pubblica, alla pubblica istruzione e al progresso della cultura, all'amministrazione pubblica del diritto privato, ai servizi pubblici di trasporto e di comunicazione, all'azione amministrativa nel campo dell'economia (agricoltura, industria, commercio, credito, assicurazioni), all'azione amministrativa relativa all'assistenza e beneficenza.

 

Analoghe impostazioni sono seguite fuori d'Italia. Ad esempio, il più diffuso te‑sto inglese analizza le seguenti materie: « compulsory purchase of land »; « town and country planning »; «new towns, town development and urban development»; «community land act»; «housing»; «national health service»; «welfare and social security»; «immigration, deportation and extradition» (acquisto coattivo di terreni, pianificazione urbanistica, sviluppo urbano, edilizia residenziale, utilizzazione dei suoli, servizio sanitario nazionale, sicurezza sociale, immigrazione ed estradizione).

 

Meno articolata per materia, ma secondo un criterio misto, che considera le materie come base, e la classificazione che segue, di una delle opere più importanti del diritto amministrativo nordamericano. Questa distingue poteri di: «fix rates»; «prohibition of pollution»; «requiring installation of safety devices »; « control of private conduct »; « police »; « regulation prescribing conduct»; «cease and desist orders»; «criminal sanctions»; «informal sanctions»; «licensing»; «compensation awards»; «disbursement»; «purchase of goods and services»; «investigate and disclose information» (determinazione di tariffe, tutela dell'ambiente, controllo della sicurezza, controllo della condotta privata, polizia, prescrizione di norme di condotta, ordini coattivi, sanzioni penali, sanzioni informali, autorizzazioni, indennizzi, pagamenti, acquisti di beni e servizi, ispezioni e informazioni).

 

Già classificazioni di questo tipo mostrano l'ampiezza delle funzioni amministrative, che vanno dai campi d'azione tradizionali (difesa e ordine pubblico, rapporti con l'estero) a quelli

 

sviluppatisi principalmente in questo secolo (dai rapporti sociali, all'economia, all'istruzione, alla cultura), fino a quelli recentissimi (ambiente e comunicazioni). Tuttavia ‑ come si e già notato ‑ tutto ciò dice ancora poco. Ad esempio, in ordine all'economia, vi sono settori nei quali l'amministrazione dispone di poteri di determinazione dei comportamenti degli operatori privati (ad esempio, le comunicazioni telefoniche) e settori nei quali essa opera direttamente, insieme con altri privati (ad esempio, il settore bancario) o in regime di monopolio (ad esempio, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica). Occorre, quindi, esaminare anche le attribuzioni.

 

Inoltre, le materie stesse si presentano, giuridicamente, in modi diversi, diventando, in alcuni momenti, prevalenti aspetti prima non rilevanti. Si pensi soltanto alla funzione di polizia, prima disciplinata dalle norme solo per il profilo del mantenimento dell'ordine pubblico ed ora, invece, anche per quello che gli inglesi chiamano di «intelligence» (raccolta, selezione e valutazione delle informazioni).

 

4.2. Analisi che considerano le attribuzioni

 

Vi sono, in secondo luogo, classificazioni delle funzioni pubbliche che considerano, principalmente, le attribuzioni. La più diffusa, ma anche la più rudimentale, è quella che distingue funzioni svolte in regime non autoritativo e funzioni svolte in regime autoritativo. Si tratta di una distinzione ancora molto diffusa in Francia, dove si distingue tra « service public » (a sua volta, distinto in « administratif» e « industriel et commercial ») e «puissance: publique» (autorità o funzione pubblica). Ma questa distinzione ha (o meglio, aveva) una sua ragion d'essere processuale, non rilevante in Italia.

 

Più articolata la distinzione tra servizi pubblici, funzioni di azienda (gestione di beni e gestione finanziaria), funzioni di coordinamento, di indirizzo e di programmazione, funzioni di redistribuzione di ricchezza, funzioni di mediazione, funzioni di promozione.

 

Sull'analisi delle attribuzioni occorre soffermarsi più che su quella relativa alle materie, perché ciò consentirà di chiarire alcuni concetti che saranno utili successivamente.

 

Le attribuzioni possono essere di tipo finale, e cioè relative allo scopo ultimo per cui l'amministrazione opera; oppure, di tipo strumentale e cioè attinenti all'uso dei mezzi di cui essa si vale per raggiungere i suoi fini. Rientrano in quest'ultima categoria la gestione del personale e dei beni, la pianificazione intraorganizzativa, il controllo interno, ecc.

 

Più complesse le attribuzioni di ordine finale. Queste possono classificarsi in cinque categorie principali. La prima consiste nella disciplina regolativa di rapporti privati. Essa consta di attività svolte in funzione di fini pubblici e di privati, a nessuno dei quali è data rilevanza pubblica, ma nel cui complessivo funzionamento è riconosciuto un interesse pubblico. Esempi sono le certificazioni e la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio. Qui le amministrazioni assicurano che atti svolgentisi tra privati abbiano requisiti quali la certezza, la «trasparenza», ecc. e, quindi, le amministrazioni hanno una posizione che si può definire di terzieta.

 

    La seconda consta sempre di attività dirette a privati, ma con contenuto direttivo, non regolativo, per lo più per la cura di interessi collettivi. Ad esempio, la determinazione autoritati­

va del prezzo di un bene o la pianificazione delle utilizzazioni del suolo di un centro urbano.             1

La terza categoria e costituita di servizi, in senso lato, erogati indifferentemente ai cittadini come categoria, non in quanto singoli, e ai quali, quindi, non è possibile restringere l'accesso. Ad esempio, la difesa o i rapporti con l'estero.

 

La quarta categoria consta anch'essa di servizi, ma erogati a ciascun cittadino, per cui ne potrebbe essere limitata la fruizione (ad esempio, sanita, pensioni, scuola).

 

Infine, vi sono attività svolte per lo scopo di vendere beni o servizi, ed ordinate, quindi, in forma di impresa.

 

4.3. Analisì sulla base dei fini

 

L'analisi di queste categorie ha consentito gia di apprezzare la rilevanza dei fini: passiamo, così, al terzo elemento e alle classificazioni che lo riguardano. Le attribuzioni, infatti, richiedono, come loro elemento qualificativo, i fini. Ed e proprio con i fini che si sono principalmente esercitati gli studiosi interessati a questo tema.

 

Individuate secondo i fini, le funzioni possono essere di organizzazione (della pubblica amministrazione, dei beni e della finanza), di conservazione (polizia, difesa, protezione della pubblica incolumità, certificazione) e di benessere (tutela della salute, assistenza, edilizia residenziale pubblica, tutela dei lavoratori, istruzione, cultura, ricerca scientifica, ambiente, sport e spettacolo, governo e gestione dell'economia).

Questa distinzione si collega alla ben nota contrapposizione amministrazione di intervento‑amministrazione di prestazione (e all'altra, corrispondente, Stato di diritto‑Stato sociale). La distinzione tra i due tipi di amministrazione («Eingriffsverwaltung» e «Leistungsverwaltung») si deve alla scienza giuridica tedesca. Questa si rese conto, nella prima metà del secolo, ma specialmente intorno agli anni Cinquanta, che la dialettica tra limite amministrativo e libertà privata non riusciva a spiegare le sempre più frequenti ipotesi in cui pubbliche amministrazioni dànno prestazioni utili ai privati (elettricità, gas, trasporti, servizi sanitari, ecc.) e si presentano, quindi, secondo la terminologia tedesca, come «Geber» o «Leistungstraeger» (fornitore di prestazioni).

 

Ci si rese conto che le nozioni di base tradizionali non erano più adatte a spiegare la nuova realta, per cui vennero elaborati nuovi concetti, tra cui primeggia quello di «Daseinsvorsorge» (fornitura di prestazioni essenziali alla vita), corrispondente alla concezione francese di « Stato‑Provvidenza » e a quella inglese di «Welfare State », di cui ha la paternità lo studioso di diritto amministrativo, già ricordato, Emst Forsthoff, che ha insegnato per lunga parte della sua vita ad Heidelberg.

 

Gli studiosi tedeschi si affrettarono, però, a spiegare che le nuove attività di prestazione erano ben distinte dalle attivita economiche tradizionali dei poteri pubblici (nella tradizione culturale tedesca, ricondotte al concetto di «Fiskus», che veniva affiancato a quello di Stato), per due motivi: perché avevano la loro fonte in una legge ed erano, quindi, rette dal diritto

 

 

pubblico, e perché non si proponevano di produrre un reddito, ma la realizzazione di un fine che possiamo dire positivo.

 

Se l'intuizione iniziale era interessante, non furono tali gli sviluppi. Si disse, infatti, che le prestazioni dovevano essere studiate secondo la natura dei rapporti tra amministrazione e mezzi materiali utilizzati. E si distinse a seconda se questi ultimi fossero oppure no di proprietà dell'amministrazione, se fossero interamente o solo parzialmente destinati alla prestazione, ecc.

 

Si commettevano, cosi, almeno tre errori. Uno teorico, perché gli ordinamenti giuridici non regolano mai rapporti tra soggetti e beni, bensì solo relazioni tra persone, che possono aver riguardo a cose. Uno sistematico, perché le prestazioni sono oggetto di obbligazioni pubbliche, e cioè di obbligazioni che trovano la loro fonte nella legge. Uno, infine, storico, perché caratteristica delle prestazioni delle amministrazioni moderne è la mera strumentalità dei mezzi (strade ed autoveicoli per i trasporti, edifici ed apparecchiature per la sanità, aule per l'istruzione, ecc.) rispetto ai fini.

 

Fallito questo tentativo di cercare le strutture logiche interne, si ripiegò sulla descrizione dei diversi obiettivi dell'amministrazione, come, ad esempio, quello dello sviluppo economico, quello del progresso culturale, quello della sicurezza sociale, ecc.

 

Così articolata, però, l'analisi presenta l'inconveniente di diventare uno studio dei fini dello Stato e, quindi, non solo dell'amministrazione, ma anche della legislazione. E di finire nell'ambito di quelle ricerche generali, d'impronta sociologica, che hanno dominato questo campo da quando ci si è resi conto della rilevanza delle funzioni.

 

4.4. Conclusioni

 

I tre modi principali di studiare le funzioni, finora esaminati, mettono in primo piano ciascuno uno dei tre elementi costitutivi delle funzioni. Ciascuno di essi considera, quindi, un elemento. I loro limiti stanno nel fatto di non considerarli insieme. Il loro interesse sta nell'indicare un metodo, sia pur incompleto, di analisi.

 

Nei paragrafi che seguono l'esame dei tre elementi verra integrato, in modo da ricostruire l'analisi giuridica della funzione nel suo complesso, come unità. Si dovrà, quindi, in primo luogo, considerare la materia, non nella sua accezione generale, ma per il modo in cui diventa giuridicamente rilevante. In secondo luogo, l'ordine delle attribuzioni, distinguendo tra i diversi tipi elencati. In terzo luogo, i fini.

 

Le funzioni verranno qui esaminate nel loro insieme, non in quanto distribuite tra uffici, né in quanto articolate in fasi procedimentali. Si finirebbe, altrimenti, per invadere il campo dell'organizzazione e del procedimento, che sono trattati in capitoli successivi. A fini descrittivi, può essere utile ordinare le funzioni intorno agli uffici che le svolgono o secondo i procedimenti in cui si snodano. Ma ciò porta, poi, alla conclusione erronea, pur se tanto diffusa, di credere che il diritto amministrativo si ordini intorno a uffici o in sequenze procedurali, non come è invece corretto ‑ secondo funzioni. E all'altra, già criticata, di perdere di vista quelli che potrebbero chiamarsi, con un'espressione frequentemente usata dagli economisti, gli aspetti «macro» a favore di quelli «micro». In altre parole, alla conclusione di risolvere la materia nell'oggetto, le attribuzioni nella volontà, i fini nei motivi, e di vedere tutto il diritto amministrativo nel suo aspetto ultimo, attuativo, del provvedimento. Ma di questo erroneo punto di vista, e delle sue origini storiche nell'iniziale impronta liberale del diritto amministrativo,~si è già detto a sufficienza.

 

E interessante notare che un metodo come quello qui indicato è seguito, normalmente, dalla Corte costituzionale quando è chiamata a giudicare questioni di legittimità costituzionale relative a materie regionali in base all'art. 117 della Costituzione. In tali casi, essa valuta proprio la materia in senso stretto, il tipo di attribuzioni o di attivita previste dall'ordinamento, le loro finalità e, spesso, anche l'ambito dei destinatari (ad esempio, la sentenza n. 174 del 30 luglio 1981, in materia di assistenza e beneficenza).'

 

i Un'analisi dei diversi tipi di classificazione delle funzioni statali (giuridiche, economiche, di scienza politica, sociologiche e di scienza dell'amministrazione) in K. Kónig, N. Dose, Klassifizierungsansátze staatlicher Handlungsformen, Speyffer Fórschungsberichte, 83, Speyer, 1989; si veda anche K. Kónig, Kritik offentlicher Aufgaben, Speyerer Forschungsberichte, 72, Speyer, 1988.

 

 

LE FUNZIONI Più IMPORTANTI

 

S. Le funzioni più importanti. Sanità, istruzione, protezione sociale, economia, ambiente

 

Si sono, così forniti tutti gli strumenti per un'analisi delle funzioni, amministrative, oltre a dare un'indicazione approssimativa della loro vastità. In effetti, non vi sono limiti all'ambito delle funzioni che le pubbliche amministrazioni possono svolgere, sia in quell'area che viene chiamata diritto pubblico, sia in quella denominata diritto privato. L'inapplicabilità di alcuni istituti del codice civile (si pensi al matrimonio e al testa

 

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mento) alla pubblica amministrazione discende da una più generale limitazione di essi alle persone giuridiche: per cui non è tanto alla pubblica amministrazione come tale che quegli istituti sono inapplicabili, quanto ai «corpi morali», tra cui, oltre alle persone giuridiche private, vi sono quelli che costituiscono la pubblica amministrazione.

 

Passare in rassegna tutte le funzioni, quindi, sarebbe fuor di luogo: richiederebbe un trattato e si incorrerebbe nello stesso limite di molte di quelle tentate finora, e cioè correrebbe il rischio di essere incompleta, data la vastita del tema. Si seguira perciò un'altra strada, quella di individuare, in forma breve, i cambiamenti principali delle funzioni amministrative nel tempo e quelle che oggi sono quantitativamente prevalenti, soffermandoci su queste ultime. D'altra parte, uno studio sulle basi del diritto amministrativo non può non limitarsi a indicare il metodo di analisi e a vederne alcune applicazioni.

 

5. l. Evoluzione storica delle funzioni

 

Per comprendere l'evoluzione storica delle funzioni e valutare quali siano quelle oggi prevalenti, occorre riferirsi allIandamento della spesa e del personale relativi alle funzioni. E questo l'unico modo scientificamente sicuro di procedere, anche se presenta l'inconveniente di non consentire una disaggregazione molto analitica delle funzioni.

 

Se si esamina la spesa pubblica per l'ordine e per la sicurezza, dal 1900 ad oggi, si nota che essa è rimasta, in termini percentuali della spesa pubblica complessiva, stabile. All'opposto la spesa per previdenza ed assistenza è aumentata di 30 punti, quella per la sanità di 8 e quella per l'istruzione di 4. Le spese per la difesa hanno registrato una diminuzione di 14 punti e quelle per i servizi generali di 10 punti.

 

Se si esamina il più breve periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta e si valuta la crescita della spesa per l'istruzione, la sanità e il mantenimento del reddito (pensioni, tutela dell'occupazione, ecc.), come percentuali del prodotto interno lordo, si nota che la prima è aumentata di 2,7 punti, la seconda di 4,5, la terza di 5,1

 

A sua volta, nello stesso trentennio, l'occupazione, in percentuale dei totale degli occupati, nel settore dell'istruzione è aumentata di 3,8 punti, in quello della sanità di 2,6 punti, nelle imprese pubbliche di 3,8, mentre nel settore della difesa è diminuita di 0,6 punti.

 

Sul finire degli anni Ottanta, le spese per la previdenza e per l'assistenza rappresentavano circa un terzo del totale della spesa pubblica, quelle per l'economia circa il 20 per cento, quelle per la sanità e per l'istruzione circa il 10 per cento ciascuna, mentre l'ordine pubblico e la difesa rappresentavano solo circa il 4 per cento ciascuno.

 

Si aggiunga che il numero dei fruitori o destinatari, nel settore pensionistico, è di 16 milioni di cittadini; nella scuola di 12 milioni; mentre della sanità possono fruire tutti, secondo il bisogno.

 

Si può dire, dunque, che le funzioni che hanno avuto un maggiore sviluppo e sono oggi predominanti, per le risorse che assorbono e il personale che occupano, sono quelle relative all'istruzione, alla sanità, alla previdenza, alla garanzia dell'occupazione, all'economìa. Ma, proprio perché esse assorbono risorse e occupano personale, producono la crescita di due altre funzioni: quella fiscale, per la collezione delle imposte, e quella finanziaria, per equilibrare entrate e spese e per redistribuire le risorse tra le pubbliche amministrazioni (di queste due non ci occuperemo qui; della seconda si dirà, in parte, nel capitolo sulla finanza).

 

Queste funzioni sono il prodotto dello sviluppo dello Stato del benessere o sociale, la cui data d'inizio può essere posta nel 1883, quando, in Germania, per l'influenza di Otto von Bismarck, fu varata l'assicurazione per le malattie. Dalla Germania la tendenza si estese un po' dovunque: tutti i Paesi sviluppati ‑ quale prima, quale dopo ‑ hanno visto crescere

 

 

questo tipo di interventi sociali ed economici, specialmente durante il xx secolo, sotto la spinta (indiretta) dei due conflitti mondiali. '

 

In epoca più recente, a partire dagli anni Sessanta, si sviluppa una nuova funzione amministrativa, che ‑ pur non avendo raggiunto dimensioni paragonabili alle altre ‑ è destinata a divenire sempre più importante: la tutela dell'ambiente.

 

Le funzioni pubbliche subiscono frequenti mutamenti. In particolare, lo squilibrio tra entrate e spese e le difficoltà gestionali derivanti dal sovraccarico amministrativo hanno suggerito, a partire dagli anni Novanta, di dismettere compiti pubblici, sia nel campo economico (privatizzazione di imprese pubbliche), sia in altri campi (ad esempio, la revisione periodica degli autoveicoli); di aumentare il rendimento e di diminuire i costi dell'amministrazione (ad esempio, la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti pubblici debbono garantire « il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa», a norma della disciplina del 1993 sul rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni); di adottare « standards » generali e specifici di quantità e di qualita dei servizi e di controllarne il rispetto da parte delle amministrazioni (direttiva 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei ministri, contenente «principi sull'erogazione dei servizi pubblici »).

 

Delle funzioni indicate, quella che e più chiaramente ordinata dalle norme è relativa alla sanità. Per questo motivo cominceremo da essa.

 

5.2. Assistenza sanitaria

 

La materia relativa era, in precedenza, diversamente ordinata, ed, anzi, non aveva un assetto unitario. Vi era la sanità intesa come polizia sanitaria, strettamente legata alle situazioni di pericolo. La sanità intesa come igiene e profilassi. Quella consistente nella prevenzione. L'assistenza nel senso di prestazioni sanitarie gratuite ai non abbienti (e, quindi, legata alla beneficenza). Infine, le prestazioni sanitarie di tipo assicurati

 

1 La vicenda è tracciata in A. Madison, Origini e conseguenze dello Stato sociale: 1883‑1983, in « Moneta e credito », 1984, n. 146, ti, p. 167 (ove altra bibliografia).

 

 

vo, conseguenti alle assicurazioni obbligatorie, ma riservate ai lavoratori.

 

L'art. 32 della Costituzione ha ridefinito materia e fini dell'amministrazione nel settore, individuandone il campo d'azione nella «tutela della salute», stabilendo che questo e un «fondamentale diritto dell'individuo» (la Corte costituzionale l'ha definito «primario e assoluto»: sentenza n. 88 del 26 luglio 1979) e garantendo « cure gratuite agli indigenti ».

 

La legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha disciplinato in maniera generale il settore.

 

In primo luogo, essa ha unificato le materie dell'igiene e sanità, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, della prevenzione degli infortuni, ecc. La materia è, oggi, definita congiuntamente dagli articoli 2 e 14 della legge n. 833 del 1978 e include: educazione sanitaria; prevenzione delle malattie e degli infortuni; diagnosi e cura delle malattie; riabilitazione; igiene degli alimenti; prevenzione e difesa degli allevamenti animali; profilassi e polizia veterinaria; controllo dei farmaci; formazione e aggiornamento del personale; sicurezza e medicina del lavoro; tutela della maternità e dell'infanzia; servizi medico‑scolastici; tutela sanitaria dello sport e degli anziani; tutela della salute mentale; tutela dagli inquinamenti (la tutela dell'igiene e della salubrità dell'ambiente è stata sottratta, a seguito del referendum abrogativo del 1993, al Servizio sanitario nazionale e affidata all'apparato che cura gli interessi ambientali).

 

Come si è notato, la materia, così definita, comprende tutta la gamma delle attività sanitarie, fino a includere, sia pur in parte, la tutela ambientale.

 

In ordine a questa materia, la legge n. 833 del 1978 prevede un complesso di prestazioni consistenti in attività di prevenzione, di controllo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, di cura, di riabilitazione, di distribuzione di farmaci, di controlli igienici e sanitari e di polizia veterinaria (articoli 20‑37). Queste prestazioni sono regolate da un piano sanitario nazionale e da interventi regionali, in base al decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria. Il piano sanitario nazionale, di durata triennale, stabilisce gli obiettivi, i livelli di assistenza uniformi sul territorio nazionale e le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, in relazione alle risorse disponibili. Le regioni organizzano i servizi e le attività e li finanziano.

 

Il decreto legislativo n. 502 del 1992 dispone che il Ministero della sanità definisca un, «sistema di indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie» e prevede il controllo periodico della qualità delle prestazioni.

 

Per la maggior parte, le attribuzioni amministrative in materia sanitaria ricadono nella quarta delle categorie prima indicate, ma non mancano attribuzioni del primo e del secondo tipo (attività regolative e attività direttive).

 

I fini dell'azione amministrativa sono indicati nell'art. 1 della legge citata. Essa deve essere destinata «alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni economiche e sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio».

 

Quanto ai soggetti, essi sono indicati come categoria. L'indicazione, sia nella Costituzione (art. 32), sia nell'art. 1 della legge n. 833 del 1978, che si riferiscono all'«individuo», non comprende solo i cittadini, ma anche gli stranieri (hanno assicurato, concretamente, questa generalizzazione del «diritto alla salute» la normativa C.E.E. per i cittadini dell'area comunitaria e la legge del 1990 per i cittadini extracomunitari e gli apolidi « regolarizzati »).

 

Per la spesa che comportano, gli interventi pubblici sanitari sono sottoposti a una tumultuosa legislazione, diretta a introdurre «standards» di prestazioni (ad esempio, personale medico per posti letto), a razionalizzare e limitare la spesa (ad esempio, cosiddetti « ticket » per l'acquisto di farmaci) e a ridurre sia gli sprechi, sia le diseguaglianze prodotte dalla preposizione agli uffici di personale amministrativo scelto da corpi politici. Tutto ciò, finora, con scarso successo.

 

5.3. Istruzione

 

La materia dell'istruzione è, anch'essa, da lungo tempo, nel novero di quelle rilevanti giuridicamente. Ma, per molto tempo, essa ha riguardato solo la determinazione di regole e « standards» (tra cui quella, tanto discussa, della libertà di insegnamento), lo svolgimento di esami di Stato e la gestione di università. Pur essendo il grado elementare di istruzione obbligatorio dal 1877, con l'ampliamento del 1906, l'attività di offerta del servizio, prima privato, verrà lentamente intrapresa dalle amministrazioni locali e generalizzata col passaggio, nel secondo e terzo decennio del secolo, dell'istruzione elementare alla amministrazione statale.

 

La Costituzione del 1948 rappresenta l'inizio di un cambiamento radicale. Essa non prevede solo l'istituzione di « scuole statali per tutti gli ordini e gradi » (art. 33). Ma dispone anche che « l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita» (art. 34).

 

E quest'ultima la disposizione destinata a mutare, più di ogni altra, l'estensione della materia attribuita all'amministrazione, perché prevede non solo un obbligo, ma anche un diritto allo studio.

 

La legge n. 148 del 5 giugno 1990, relativa alla scuola elementare, stabilisce, tra l'altro, il numero di alunni per classe, gli organici del personale docente per classe, l'orario delle attività didattiche, l'orario di insegnamento, ecc. In altre parole, essa determina il livello delle prestazioni che la pubblica amministrazione e obbligata ad assicurare agli allievi.

 

Finalità dell'istruzione elementare è di concorrere «alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale ».

 

La legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, relativa alla scuola media dell'obbligo, prevede che, tra le attribuzioni amministrative necessarie, vi è quella di istituire, in tutti i comuni con più di 3000 abitanti, una scuola media. La legge stabiliva anche le modalità dell'offerta, prevedendo il numero di classi per scuola e il numero di studenti per classe e introducendo un complesso meccanismo di pianificazione, non dissimile da quello sanitario, diretto a determinare i livelli di prestazione. Anche questo meccanismo ha incontrato forti difficoltà ed e, anzi, stato continuamente modificato, prima per attenuarne gli automatismi, poi per reintrodurli.

 

Finalità dell'istruzione media è, secondo le norme, di «concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorire l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva». Ne sono destinatari tutti i giovani fino al quindicesimo anno di eta.

 

5.4. Protezione sociale

 

La materia della protezione sociale si affaccia, nel campo amministrativo, solo alla fine del secolo scorso, quando si passa dall'impostazione mutualistica e della beneficenza all'assicurazione previdenziale obbligatoria, gestita da amministrazioni pubbliche. Si è trattato di un passaggio richiesto dalle classi lavoratrici, anche per gli scarsi consensi ottenuti dalla tesi che i rischi di impresa dovessero gravare sull'imprenditore.

 

Le assicurazioni obbligatorie, finanziate con contributi obbligatori dei lavoratori e dei datori di lavoro, si affermano in tempi diversi per categorie di lavoratori (del mare, dei trasporti, delle miniere, dell'industria) e per specie di rischi (infortuni sul lavoro, malattia sociale, ecc.). Solo alla metà del secolo le assicurazioni, pur essendo ancora distinte per categorie, garantiranno un reddito al lavoratore per tutti gli eventi che menomino le sue capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (di qui l'uso degli economisti di definire queste attività come «garanzia del reddito»): infortuni sul lavoro, malattie professionali, malattie comuni, maternità, invalidità, vecchiaia, morte (a favore dei superstiti), tubercolosi, disoccupazione involontaria e temporanea o parziale.

 

Anche in questo caso, una ridefinizione della materia può farsi risalire alla Costituzione. Questa, all'art. 38, dispone che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in casi di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione involontaria» e, più avanti, continua: «ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ».

 

Dopo la Costituzione, si realizza un importante cambiamento nell'ordine delle attribuzioni, costituito dal tendenziale (ma, per ora, incompleto) distacco dallo schema assicurativo privato. Al principio, già consacrato, sia pur non in via generale, nel codice civile (art. 2116) della cosiddetta automaticità della prestazione, per il quale quest'ultima è dovuta, al momento del verificarsi dell'evento, indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi da parte dell'imprenditore, si affianca la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, per cui i contributi assicurativi, invece di essere pagati da datori di lavoro e da lavoratori, sono posti in parte a carico dello Stato. Si aggiunga che, essendo in «deficit» il bilancio dell'amministrazione di gestione di gran parte di queste prestazioni (l'Istituto nazionale della previdenza sociale ‑ I.N.P.S.), il Tesoro interviene a colmare il sempre maggiore disavanzo. La direzione di questi mutamenti è nel senso del graduale abbandono del sistema previdenziale fondato sull'assicurazione obbligatoria, in favore di un sistema di sicurezza sociale, al cui finanziamento concorrono tutti, mediante imposte.

 

Quanto ai destinatari, due modificazioni si sono prodotte, che ne hanno allargato l'ambito, andando, quindi, in questo caso, oltre la disciplina costituzionale che è diretta a tutela dei soli lavoratori. La prima riguarda le già menzionate prestazioni sanitarie, che si allargano a tutti. Quindi, per i rischi di infortunio e malattia, si è passati da un sistema di assicurazione obbligatoria a uno di sicurezza sociale.

 

La seconda modificazione riguarda un altro rischio, quello di vecchiaia. Per questo, la legge n. 153 del 30 aprile 1969 (modificata con decreto‑legge n. 30 del 2 marzo 1974, convertito in legge n. 114 del 16 aprile 1974, e con la legge 8 agosto 1995, n. 335) ha introdotto la cosiddetta pensione sociale (ora denominata «assegno sociale»). Ogni cittadino, anche se non abbia lavorato e, quindi, contribuito, se abbia un reddito minimo, superato il sessantacinquesimo anno di età, ha diritto a una pensione corrisposta dall'I.NP.S., della quale, però, il Tesoro dello Stato assume a suo completo carico l'onere.

 

Con questi sviluppi, che sono ancora incompleti, l'attività di protezione sociale tende ad allargare il suo ambito soggettivo, dalla categoria dei lavoratori (subordinati e non) a tutti.

 

Nello stesso tempo, però, la protezione sociale grava in misura crescente sul Tesoro dello Stato, specialmente a causa della presenza di istituti altrove ignoti (ad esempio, le pensioni di anzianita, legate solo agli anni di contribuzione e non anche all'età, soppresse gradualmente, a partire dal 1996, fino al 2008) e dell'abuso che si fa di altri (ad esempio, le pensioni di invalidità). Per questo motivo, negli anni recenti, sono state adottate

numerose leggi dirette, non sempre con successo, a contenere la spesa derivante dalla protezione sociale. L'ultima è la legge n. 335, dell'8 agosto 1995, di riordino del sistema pensionistico, che, lasciando fermo il metodo di finanziamento del sistema (questo è a ripartizione, non a capitalizzazione), prevede il passaggio dal metodo retributivo (pensione rapportata alla retribuzione) a quello contributivo (pensione rapportata ai contributi). Il metodo contributivo funziona così ogni anno tutti i lavoratori versano un contributo in base a un'aliquota di computo (percentuale del reddito, entro un limite massimo di 132 milioni, successivamente rivalutato con il costo della vita); il capitale così accumulato viene rivalutato in base ad un tasso annuale di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto interno lordo ‑ P.I.L. nominale; contributi e rivalutazioni costituiscono il montante contributivo individuale; per ottenere la pensione questo viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione, che cresce con l'età del lavoratore, fino a toccare il massimo a 65 anni.

 

La legge del 1995 fissa a 62 l'età del pensionamento, ma lo consente anche tra i 57 e i 61 anni (con penalizzazioni) e tra i 63 e i 65 (con incentivi). Essa, inoltre, armonizza i trattamenti pensionistici dei lavoratori pubblici e di quelli privati, nonché quelli degli uomini e delle donne; estende l'applicazione dell'art. 2120 del codice civile al trattamento di fine rapporto (liquidazione) dei lavoratori pubblici; fissa limiti al cumulo di pensioni con redditi; agevola fiscalmente la previdenza integrativa collettiva (fondi pensione).

 

L'edificio e rimasto incompleto, invece, per un altro dei rischi indicati dalla stessa Costituzione, la disoccupazione involontaria. Nei suoi confronti, una tutela non solo è prevista a favore dei soli lavoratori gia occupati; ma, neppure per loro, assume carattere di diritto, restando alla mercé di decisioni discrezionali della pubblica amministrazione.

 

Vediamo quali istituti esistono in materia. Sono diretti al fine indicato tre gruppi di strumenti, l'assicurazione per la disoccupazione, le prestazioni straordinarie di disoccupazione e la Cassa integrazione guadagni. Ma l'assicurazione contro la disoccupazione, oltre ad avere ancora una base assicurativa, tutela contro la disoccupazione involontaria i lavoratori appartenenti alla forza di lavoro stabilmente occupata, non gli inoccupati, ne chi non ha mai lavorato e quindi non è stato assicurato, né i lavoratori di alcuni settori. Inoltre, l'assìcurazione offre una copertura solo per un tempo limitato e a partire da una settimana dopo l'inizio della disoccupazione involontaria (cosiddetto periodo di carenza). Infine l'assicurazione è di ammontare esiguo.

 

Le prestazioni straordinarie di disoccupazione sono limitate ad alcuni settori economici e riguardano anch'esse solo chi sia stato già occupato. Inoltre, dipendono da un provvedimento discrezionale dei poteri pubblici, per cui non vi è un «automatismo » che conferisca un diritto.

 

La Cassa integrazione guadagni ‑ C.I.G., introdotta, per la parte ordinaria, nel 1941, poi sviluppatasi anche in una parte straordinaria, oggi regolata da una norma del 1991, è anch'essa strumento limitato ai soli cittadini già precedentemente occupati. Essa non si applica a tutti i lavoratori dipendenti. Inoltre, alle prestazioni della Cassa (che consistono nell'80% dello stipendio, entro un limite prefissato, per la durata di due anni, prorogabili fino a un massimo di altri due anni), non si accede automaticamente al verificarsi della disoccupazione, ma a seguito di una complessa procedura di ammissione, nella quale sono coinvolte rappresentanze sindacali e che si conclude con la deliberazione di un collegio interministeriale.

 

Manca, dunque, un intervento generale e non discrezionale diretto ad assicurare l'occupazione o il reddito, in caso di disoccupazione involontaria. Per cui si ricorre frequentemente a surrogati.

 

In modi e in misure diversi, le tre funzioni di cui si è detto sono svolte in funzione della collettività, non del centro e neppure in funzione statale. Ne sono destinatarie categorie, ma non innominate, come può essere considerata la collettività nazionale rispetto a funzioni altrettanto generali, come la difesa o i rapporti con l'estero, dove i cittadini si presentano ‑ per così dire ‑ senza un volto, laddove il malato, lo studente, il pensionato, pur appartenendo a una categoria, vengono, poi, individualmente, in rapporto con le pubbliche amministrazioni.

 

5.5. Interventi economici pubblici

 

Si è indicato prima, genericamente, un quarto settore, quello degli interventi economici. Nel campo economico, le amministrazioni pongono in essere un'ampia varietà di interventi

che vanno dalle programmazioni ai controlli all'accesso in particolari rami (credito, assicurazione, commercio), alla provvista di mezzi finanziari (ad esempio, autorizzazione all'emissione di obbligazioni) e di personale (ad esempio, disciplina del collocamento), alla localizzazione degli impianti industriali comportanti investimenti superiori ad un certo ammontare, a controlli sui prezzi, mediante la loro determinazione autoritativa, a controlli qualitativi sui prodotti e, infine, a controlli (mediante piani e autorizzazioni) del commercio.

 

In questi modi, si esercitano attribuzioni amministrative regolative o direttive, ma l'azione amministrativa resta indiretta. Vi è un secondo ordine di attribuzioni, che consiste nell'assunzione diretta di imprese, da parte di amministrazioni, o in forme di diritto privato (ad esempio, costituzione di società per azioni o acquisto di azioni di società esistenti) o in forme autoritative (ad esempio, mediante espropriazioni a fini di cosiddette nazionalizzazioni, statizzazioni o collettivizzazioni, a norma dell'art. 43 della Costituzione). Nell'uno e nell'altro caso, amministrazioni pubbliche divengono gestori di impresa.

 

Si evidenzia, così, un'altra funzione, molto ampia per i suoi aspetti quantitativi: si stima che tra un quarto e un terzo dell'economia italiana sia in gestione pubblica. E vi sono settori, come quelli dell'energia e delle telecomunicazioni, dove le amministrazioni pubbliche sono nettamente dominanti.

 

In questo campo, tuttavia, indipendentemente dalla natura dell'organismo pubblico gestore (organo dello Stato, ente pubblico, societa per azioni con partecipazione pubblica), essendosi in presenza di attività di impresa, si applica il diritto privato. Per cui la espressione, tanto frequente, di impresa pubblica, va intesa ‑ salvo alcune eccezioni ‑ come una formula breve per impresa in gestione pubblica o per impresa in gestione privata, ma con pubblico comando.

 

Da ciò deriva anche che gli elementi altre volte specificamente determinati dall'ordinamento, qui non sono fissati in modo rigido o non lo sono affatto. Esclusi alcuni casi (ferrovie, elettricità, banche), non lo è la materia, potendo, ad esempio, le societa con partecipazione pubblica operare nei campi più diversi, dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi. L'attività non è determinata, se non «per relationem» al codice civile, consistendo nella produzione, in forma professionale, di beni e di servizi destinati alla vendita, per lo scopo, proprio dell'impresa, di ottenerne un ricavo. Né ‑ di regola ‑ sono determinati i fini, salvo alcuni casi, dove le norme stabiliscono obiettivi generali, come, ad esempio, l'approvvigionamento di alcune fonti di energia.

 

Le funzioni nel campo economico stanno rapidamente evolvendo. Le direzioni principali di tale evoluzione sono tre. In primo luogo, funzioni di gestione diretta, svolte prima dallo Stato, da enti pubblici o da società in concessione, perché sottoposte a riserva originaria (cosiddetti monopoli legali) sono ora liberalizzate, nel senso che vengono svolte in concorrenza (ad esempio, i servizi telefonici; la rete telefonica resterà ancora sottoposta a riserva per qualche anno). In secondo luogo, funzioni di gestione diretta (imprese pubbliche) vengono privatizzate, nel senso sia di trasformare da pubblico a privato l'ente gestore (che diviene, così, società per azioni), sia di vendere la proprietà delle azioni della società (ad esempio, trasformazione delle banche pubbliche e degli enti pubblici economici). In terzo luogo, si accentuano le funzioni che consistono in controlli indiretti, nell'interesse del pubblico (ad esempio, controlli sulla sollecitazione del pubblico risparmio), che vanno a sostituire quelli direttivi o conformativi del tipo delle pianificazioni.

 

5.6. Tutela dell'ambiente

 

Si è detto prima di nuove funzioni amministrative, quelle per la tutela dell'ambiente. La rilevanza giuridica accordata all'ambiente costituisce un fatto relativamente recente.

 

Una rapida rassegna delle norme in materia consente di identificare le seguenti fasi. Vi è una fase iniziale, nella quale l'ambiente è considerato solo episodicamente. Ridevano, cioè, solo alcuni aspetti di esso: per esem io, le bellezze paesistiche,

 

,p l'urbanistica o l'igiene dei suoli. E solo in una seconda fase (questa comincia, in Italia, negli anni Sessanta) che l'ambiente viene assunto dalla normativa nella sua totalità. Tratto fondamentale della terza fase, infine, è il passaggio da una disciplina nazionale ad una disciplina fondamentalmente comunitaria. Si

 

può, anzi, sostenere che oggi una quota oscillante tra la metà e i due terzi della disciplina ambientale è di origine comunitaria.

 

In che modo è regolata la funzione relativa all'ambiente? In un primo gruppo di casi, la legge considera l'ambiente nei suoi aspetti fisici: come ambiente urbanistico o come bene pubblico. In tali ipotesi, la disciplina giuridica aggiunge qualcosa di più alla precedente normativa protettiva. Per esempio, la disciplina ambientale di un parco porrà a carico di una zona vincoli ulteriori rispetto a quelli derivanti, per il caso in cui il parco sia alberato, dalle norme relative alla protezione dei boschi.

 

Vi è, poi, un secondo complesso di norme che conferiscono utilità pubblica a fatti umani, per l'innanzi irrilevanti. Ad esempio, igiene dei suoli, inquinamento atmosferico, ecc. Ci si riferisce, in questi casi, a beni che erano prima abbondanti in natura e utilizzabili da tutti; ora la posizione dei cittadini viene, invece, vincolata al rispetto della qualità del bene.

 

I principi che regolano gli strumenti di tutela ambientale sono stati stabiliti dall'Unione europea. Il primo è quello di precauzione, per cui, in presenza della minaccia di un danno irreversibile, la mancanza di una piena certezza scientifica non deve essere utilizzata per rinviare l'adozione di misure i cui risultati siano proporzionati ai costi. Il secondo è quello dell'azione preventiva, che obbliga chi compia un'opera suscettibile di produrre effetti dannosi per l'ambiente a sottoporla alla valutazione d'impatto ambientale ‑ V.I.A. Questa consiste in una complessa procedura, con partecipazione del pubblico, diretta a valutare gli effetti sull'ambiente di un intervento. Alla prevenzione è anche collegato il controllo ambientale («eco audit»). Il terzo principio è quello che le spese per la prevenzione e l'eliminazione dei fattori nocivi spettano, in principio, all'inquinatore (chi inquina paga).

 

5.7. Rilevanza costituzionale dellefunzioni

 

La maggior parte delle funzioni amministrative menzionate e oggetto di un particolare studio sotto il profilo costituzionale, in quanto esse sono il prodotto'dell'affermarsi, con il suffragio universale, dello Stato pluriclasse e delle istituzioni dirette ad assicurare l'eguaglianza in senso sostanziale. Per cui, accanto ai diritti tradizionali dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri che hanno obblighi di astensione, si affermano i diritti a fronte dei quali vi è l'obbligo dei pubblici poteri a comportamenti positivi o prestazioni. Diritti che non solo vengono costituzionalmente riconosciuti, ma tendono anche ad essere formalizzati, articolati e procedimentalizzati, tanto da diventare ‑ come si è detto all'inizio ‑essi stessi il motore dell'azione amministrativa.

 

Tutte queste funzioni hanno anche dato luogo e danno luogo a continue discussioni politiche tra cosiddetti liberisti e cosiddetti interventisti e tra fautori dell'intervento statale e sostenitori delle cosiddette privatizzazioni e «deregulations», discussioni gia abbondantemente ridicolizzate, in un brano del secolo scorso sulla inconsapevole accettazione del socialismo municipale, di uno dei padri del movimento laburista inglese: «the Individualist City Councillor will walk along the municipal pavement, lit by municipal gas and cleansed by municipal brooms with municipal water, and seeing by municipal clock in the municipal market, that he is too early to meet his children coming from the municipal school hard by the county lunatic asylum and municipal hospital, will use the national telegraph system to tell them not to walk through the municipal park but to come by the municipal tramway, to meet him in the municipal reading room, by the municipal art gallery, museum and library, where he intends to consult some of the national publications in order to prepare his next speech in the municipal town‑hall... "Socialism, sir ‑ he will say ‑ don't waste the time of a practical man by your fantastic absurdities. Self‑help, sir, individual self‑help, that's what's made our city what it is» » (« il consigliere comunale liberale camminera sul marciapiede comunale, illuminato dal gas municipale e pulito da spazzini del comune con acqua del comune, e, notando dall'orologio comunale nel mercato municipale che e troppo presto per andare incontro ai suoi figli che arrivano dalla scuola comunale per la strada vicina al manicomio della contea e all'ospedale municipale, usera il sistema telegrafico nazionale per dire loro di non passare per il parco municipale, ma di venire con la trainvia comunale, per incontrarlo nella sala di lettura del comune, vicino alla galleria d'arte, al museo e alla biblioteca municipali, dove intende consultare alcune pubblicazioni nazionali per preparare il suo prossimo discorso nel palazzo comunale... "Socialismo, signori ‑ dirà ‑ non sprecate il tempo di un uomo pratico con le vostre assurde sciocchezze. Aiutatevi, che Dio v'aiuta, signori; l'iniziativa individuale ha fatto della nostra città ciò che è» »). '