LE INVARIANTI
11. Le
organizzazioni in generale.
Diverse
discipline si occupano dell'organizzazione, ma la nozione non è in tutte
coincidente. Le scienze 'aziendali reputano preminente l'aspetto che riguarda
il personale: come reclutarlo e addestrarlo, come conformare e distribuire le
prestazioni lavorative , come congegnare le retribuzioni, come controllare lo
svolgimento del lavoro, ecc.
La scienza
dell'amministrazione reputa preminenti le funzioni: quali funzioni individuare,
come distribuirle sulle diverse articolazioni dell'organismo, come collegarle
fra loro, e così via.
Queste scienze
annoverano oggi parecchi distinti indirizzi, ed hanno una notevole inventiva.
Nella scienza dei diritto ambedue queste concezioni sono sempre state presenti;
si possono indicare, brevemente, l'organizzazione come e l'organizzazione come
strutture. La seconda ha avuto sviluppi teorici assai maggiori, e ciò si spiega
considerando che gli organismi (usiamo per ora un vocabolo atecnico e amorfo)
aventi un'organizzazione in tanto sono giuridicamente interessanti in quanto
costituiscono rapporti giuridici con altri, e occorre (almeno in. base ai
principi) certezza giuridica circa i legittimati a costituire il rapporto.
Sino a qualche tempo fa le elaborazioni giuridiche si sono tenute
sempre discoste da quelle delle discipline non giuridiche, per sottovalutazione
di queste. Oggi la tendenza si è invertita, ed esistono statuizioni legislative
che impongono di tenerne conto (p. es. il principio di « buon andamento » di
cui all'art. 97 Cost.). t vero solo che le qualificazioni giuridiche, sia
dell'attività delle persone che delle strutture, sono, come sempre, a sé
stanti. (26)
Difatti possono non esservi corrispondenze fra intavolazioni giuridiche
e quelle di altre discipline. Così un comune di 100 abitanti è, per la scienza
dell'organizzazione, una forma patologica; per quella giuridica è
un'amministrazione comunale come ogni altra; un'impresa con migliaia di
dipendenti e miliardi di capitale può essere, giuridicamente, un'impresa come
ogni altra, mentre potrebbe presentare particolare interesse per la scienza
dell'organizzazione se ordinata in modi peculiari.
A parte le non corrispondenze, la scienza del diritto, man mano che gli
elaborati delle discipline non giuridiche passano nel mondo delle realtà, non
può non tenerne conto se e in quanto essi divengono rilevanti anche
giuridicamente: il che accade oggi abbastanza frequentemente.
Le Organizzazioni giuridicamente rilevanti sono tutte quelle che in
scienza dell'organizzazione si dicono « organizzazioni maggiori » (anche se la
loro dimensione effettiva può essere molto piccola).
Secondo detta scienza le organizzazioni minori non
sono vere strutture organizzate, quanto attività proprie e altrui organizzate
quando occorre, volta per volta, secondo criteri empirici.
Così per le organizzazioni dei piccoli imprenditori
agrari, commerciali e artigiani, per la famiglia colonica, l'impresa familiare,
gli studi dei professionisti, e simili.Le organizzazioni maggiori sono sempre organizzazioni d i
gruppi , che possono essere tanto privati (p. es. società commerciali)
quanto pubblici .
. Funzioni, uffici
e disegni organizzativi.
Tutte le organizzazioni maggiori, quale che ne sia la
forma giuridica, possiedono una figurazione della distribuzione delle funzioni
tra gli elementi in cui esse sono articolate: questo si dice disegno
organizzativo.
I disegni organizzativi si compongono di tre tipi di
proposizioni prescrittive: la definizione della funzione, la definizione
dell’elemento di articolazione della funzione, la determinazione dei rapporti
tra gli elementi medesimi.
Quanto al primo dei tre tipi, funzione, qui significa parte di attività
in quanto ordinata ad un fine quindi avente un suo contenuto
circoscritto (2).
Organízzativamente ‑ p. es. ‑ la direzione, l'esecuzione,
il controllo, sono funzioni, in quanto in un'organizzazione siano ripartite fra
più elementi strutturali e spettino a persone diverse. è‑ il loro esser
ripartite che le indica come funzioni, poiché se fossero concentrate in una
sola persona (come p. es. può accadere per l'imprenditore individuale)
sarebbero solo momenti sostanziali di una sola attività.
Nel costruire un'organizzazione vi è quindi un primo
momento in cui si « definiscono » le funzioni: si determinano quelle parti
di attività che si vuole abbiano propria
separata evidenza.
. La materia concernente i
criteri per la definizione delle funzioni spetta alla scienza
dell'amministrazione; la quale è da tempo alla ricerca di razionalizzazioni
delle scelte.
Ma in fatto molte scelte si
fondano sull'esperienza o sui punti di vista personali degli autori dei disegni
organizzativi. Sicché, teoricamente, non vi sono criteri accettati
universalmente per individuare, e correlativamente definire, le funzioni (3).
Ciò spiega perché disegni organizzativi di organizzazioni simili
possano essere tra loro, in concreto, molto diversi (lo mostra la comparazione
tra le strutture di governo dello Stato o tra i disegni organizzativi dei
comuni nei diversi paesi, anche aventi culture omogenee, come quelli europei).
Quanto al
secondo dei tipi, l'elemento di articolazione dell'organizzazione ha la
denominazione generica di ufficio,e,correrebbe aggiungere, funzionale, per
distinguere ‑ tale ufficio dall'ufficio in senso giuridico. Senonché
l'ufficio funzionale può ricevere svariatissime conformazioni:può essere un
collegio, un ufficio personale, un ufficio affidato a terzi;
inoltre, assegnandosi all'ufficio una o più funzioni, occorre delimitarne
le attribuzioni; infine vi è il problema del conferimento della titolarità
dell'ufficio. Quindi ricorrono almeno tre variabili, che anch’ esse comportano
delle scelte
Una volta
delineati la conformazione, le attribuzioni e la titolarità degli uffici
funzionali, occorrono ulteriori proposizioni prescrittive per stabilire i
rapporti tra i diversi uffici, in quanto alcuni di essi comandano, e altri
eseguono o aiutano o verificano, e così via.
Per le organizzazioni maggiori il disegno organizzativo esiste sempre
giuridicamente per altro non sempre‑è‑
rilevante' per la sua interezza. Il che introduce una prima serie di
distinzioni giuridiche tra le organizzazioni, in quanto ve ne sono a disegno
organizzativo interamente rilevante, a disegno organizzativo parzialmente rilévante (,con
numerose specie , a disegno organizzativo irrilevante.
Queste ultime si dicono da alcuni « organizzazioni libere ». Però la
locuzione dice di più di quanto non sia: un comitato d'agitazione (politica o
sindacale), un comitato d'insorti, una confessione religiosa allo stato diffuso
(p. es. le confessioni buddiste), sono organizzazioni libere ma hanno sempre un
nome giuridico, per cui in certe vicende si pongono come figure soggettive, e
vi sono norme che le assoggettano a comportamenti determinati. Essere organizzazioni
libere significa solo che il loro disegno organizzativo non interessa la
legge dello Stato.‑In fatto possono avere disegni organizzativi
rudimentali, ma talora ne hanno anche di molto articolati.
Avvertasi che le organizzazioni libere non vanno confuse con le
organizzazioni a disegno organizzativo flessibile (di cui è tipo
l'organizzazione imprenditoriale privata).
13. Imputazioni
giuridiche.
Le
organizzazioni maggiori sono, come si è detto , organizzazioni di (4), e sono collegate
istituzionalmente ai gruppi . Popoli e
organizzazione internazionale, nazione e Stato,corpo "elettorale e
parlamento, paese e governo, collettività comunale e comune, operai e
sindacato, e così via, sono tutte espressioni che si riferiscono ad un medesimo
tipo di rapporti e di problemi: l'esserci un gruppo e l'esserci
un'organizzazione in cui il gruppo si esprime. 1 problemi sono quelli delle istituzioni
del gruppo, e sono problemi politologici, se si pongono come rispondenza,
adeguatezza, idoneità, ecc., delle istituzioni al modo di essere del gruppo.
Sono giuridici
se si pongono come analisi delle strutture e delle funzioni delle istituzioni.
E’ solo da ricordare che se i due ordini di problemi pertengono a discipline
diverse, non è possibile però che fra le discipline siano reciprocamente
ignorati, e ciò per la ragione già ricordata, che talora strutture giuridiche
identiche, funzionalmente invece differiscono (5).
Non è superfluo neppure ricordare che le istituzioni di un gruppo non
sono solo quelle attinenti all'organizzazione, ma anche quelle relative ai
rapporti giuridici. Qui sì enfatizzano solo le prime, perché di esse ci si
interessa. Le seconde riguardano l'attività delle figure soggettive.
L'analisi giuridica delle istituzioni organizzative del gruppo pone una
quantità di problemi che in massima parte pertengono alla normazione positiva e
non alle invarianti, onde se ne dirà nelle partizioni successive. Per ciò che
interessa le invarianti ' vi è invece un problema generale di
base, che è quello dell'imputazione giuridica.
Questo problema
non si pone per le organizzazioni minori, le quali, non essendo di gruppo ma al
servizio di una persona individuale, hanno in questa il soggetto di
imputazione: l'organizzazione dell'impresa del piccolo imprenditore, l'«
amministrazione » del proprietario di terre o di edifici, ecc., sono costituite
da rapporti di lavoro dipendente, e da rappresentanti o mandatari
dell'imprenditore o del proprietario. Giuridicamente vi è un soggetto ‑
l'imprenditore, il proprietario ‑ che ha una propria organizzazione
privata, la quale imputa direttamente al soggetto tutto ciò che, nei diversi
modi giuridici, essa compie.
Se ci si sposta sulle organizzazioni di gruppo, il problema che ci sì è
posti è se siano possibili
imputazioni al gruppo. L'insidia della domanda si rileva dalle risposte,
che sono molto spesso delle generalizzazioni di esperienze circoscritte: quelle
della società di capitali, o dell'associazione libera, o dello Stato nel
diritto interno, o nel diritto internazionale, e simili. In effetti,
l'imputazione al gruppo avviene in più modi, e vi sono ordinamenti giuridici
nei quali l'ordine delle imputazioni è fortemente controverso (p. es.
nell'ordinamento internazionale: imputazioni all'ordinamento, alle
organizzazioni internazionali, agli Stati).
In linea generale vanno distinte le imputazioni
di conseguenze dalle.imputazioni di effetti giuridici(o imputazioni giuridiche
in senso stretto). Anche le prime tuttavia sono imputazioni giuridiche: gli
organi costituzionali di uno Stato, nel gestire la cosa pubblica, quelli di una
società di capitali nel gestire l'impresa e simili, a seconda di come si
comportano fanno subire al gruppo cui istituzionalmente si collegano delle
conseguenze che saranno positive o negative. Se sono negative, il gruppo potrà
reagire cambiando reggitori, partiti, o altro; ma effetti giuridici negativi
sui componenti il gruppo si avvereranno solo se dovranno esser attivati rimedi
giuridici mediante altre successive procedure (p. es. dovranno aumentarsi i
tributi, si dovrà ricostituire il capitale sociale). Similmente altri effetti
giuridici negativi si potranno avverare nei confronti dei reggitori, ma sempre
a seguito di successive procedure: p. es. il Parlamento rovescia il governo, un
giudice condanna, a seguito di azione penale, gli amministratori, viene sciolto
il consiglio di amministrazione dell'ente e si nominano amministratori
straordinari: in una parola, alle imputazioní di conseguenze negative o il
gruppo direttamente o apposite articolazioni dell'organizzazione reagiscono
azionando apposite misure stabilite da norme.
L'imputazione giuridica in senso stretto è invece una
vicenda in cui apposite norme dispongono che in conseguenza di situazioni
oggettive, di azioni o di omissioni, si producano effetti giuridici in capo a
determinati soggetti. P. es. in
uno Stato si adotta una legge che impone prestazioni patrimoniali a chi si
trovi in determinate condizioni: la legge si imputa al Parlamento ma ha
efficacia giuridica in generale, onde ai soggetti da essa contemplati si
imputano situazioni soggettive di obbligo. Dal che si vede come l'imputazione
giuridica può riguardare o l'organizzazione del gruppo, o i componenti il
gruppo, o l'organizzazione e il gruppo.
I gruppi ricevono, dalle organizzazioni in cui si esprimono,
imputazioni di conseguenze e imputazioni giuridiche. Le prime sono la storia,
le seconde il diritto; delle seconde l'esperienza giuridica ha accumulato, nel corso dei
secoli, quattro specie tipiche (6).
4. Le imputazioni
personali: il munus e la
rappresentanza.
La più semplice figura di imputazione è quella che si trova nelle
organizzazioni giuridicamente primitive: le organizzazioni dell'antichità e del
medioevo, le organizzazioni occasionali informali, le organizzazioni
transeunti, promotrici, ecc.; sulla scorta di una terminologia medievale, può
dirsi munus
(7). L'investito dell'ufficio dell'organizzazione ‑ p. es. il re,
il console, il capodelegazione ‑, quando agisce in tale qualità,
certamente cura interessi del gruppo di cui l'organizzazione è espressione,
sicché viene a svolgere due attività: l'una come privato, l'altra come
investito dell'ufficio, ossia come munus, curando interessi alieni. Solo
che anche per 1 attività svolta come munus imputa a se stesso ogni
effetto giuridico. Per quanto concerne gli effetti aventi un contenuto
patrimoniale ‑ p. es. se deve comprare, costruire, appaltare ‑ il
gruppo gli può porre a disposizione un fondo, che egli impiega e alimenta, ma
sempre con atti che sono suoi propri.
Ovviamente può avvenire'che le norme sull'organizzazione del gruppo non
si limitino alla semplice istituzione dell'ufficio munus, e si sono
avuti esempi, specie di ordinamenti generali (si ricordi solo l'antica
Repubblica dei Romani), di normazioni ampie e sapienti, che regolavano
l'elettività del munus, una di lui responsabilità pubblica, una
divisione di funzioni tra i munera, e così via. Peraltro l'organizzazione per munera
è un'organizzazione in cui vi è un limitato bisogno di regolare
giuridicamente i fatti organizzativi, e difatti oggi non sussiste più che in fattispecie
marginali o di organizzazioni in fieri.
Limitato bisogno non significa organizzazione sottosviluppata, come
qualche volta si è ritenuto: anzi talora i gruppi di cui le organizzazioni sono
espressione sono stati molto compatti (le repubbliche cittadine del mondo
antico e dell'evo medio: in tal caso essendo legati da particolari norme di
costituzione materiale), e con istituzioni che hanno avuto un loro posto nella
storia. E’solo che, giuridicamente, l'organizzazione per munera è
disaggregata: il governo degli interessi del gruppo è la risultanza
dell'attività dei diversi munera.
Una
seconda figura di imputazione è quella che si ha mediante l'istituto
della,rappresentanza, ben noto per gli sviluppi e le applicazioni che ha
ricevuto in diritto privato. Anche qui vi è una persona, il
rappresentante, che imputa a sé le fattispecie degli atti, ma imputa ai
rappresentati gli effetti degli atti, in ispecie gli effetti patrimoniali.
Quando in un'organizzazione si utilizza l'istituto del rappresentante,
questi è l'investito di un ufficio determinato; ma la conseguenza è che
tutti i componenti il gruppo ricevono gli effetti giuridici degli atti
dell'ufficio e dei fatti giuridici a lui pertinenti, abbiano essi contenuto
positivo o negativo. Può quindi accadere che i componenti il gruppo vengano a
trovarsi gravati di responsabilità patrimoniali illimitate, per fatti dannosi
che si imputano al rappresentante.
Questo tratto costituisce un inconveniente pratico sia per i componenti
il gruppo che per i terzi; si spiega quindi perché questa figura di imputazione
si applichi a gruppi di piccola dimensione, si trovi oggi solo in
organizzazioni private, di alcune specie di società commerciali (ove però il
fatto saliente è proprio quello della limitazione delle responsabilità
patrirnoniali dei componenti il gruppo), e non si trovi più invece in organizzazioni pubbliche (i c.d. rappresentanti di queste
sono altra figura: v. § 35).
15. Le imputazioni impersonali: le organizzazioni
entificate.
Lo strumento che usano i gruppi allorché aumenta il bisogno di
regolazione giuridica dei fatti organizzativi è l'entificazione.
Storicamente essa coincide anche con l'evolversi delle organizzazioni in forme
più complesse (l'organizzazione entificata è sempre più sviluppata di quella
per munera).
Nelle trattazioni di storia del diritto è narrato il complesso
itinerario che dal diritto romano al medioevo portò all'invenzione
dell'istituto della persona giuridica. Oggi i diritti statali conoscono due
sole figure di enti: le persone giuridiche e gli enti di fatto (o
liberi). Giova avvertire che, da un punto di
vista' teòrico, nulla si oppone a che esistano altre figure; ma siccome
la materia della soggettività giuridica è, negli ordinamenti statali e negli
altri ordinamenti originari, materia costituzionale (appartiene alla normazione
ordinamentale sulla plurisoggettività), si può interpretare la vicenda come uno
sforzo per giungere al massimo di semplificazione. Comunque i problemi teorici
della persona giuridica non fanno parte della scienza dei diritto
amministrativo, la quale recepisce interamente gli elaborati della teoria
generale quali emersi nella scienza del diritto privato.
Iniziando dalle persone giuridiche, le esperienze positive sono varie:
talora si entificano singoli uffici dell'organizzazione, talora l'intera
organizzazione, talora l'organizzazione insieme al gruppo di cui essa è
espressione. Negli ordinamenti giuridici originari si usano tutte e tre le
forme, ma secondo principi diversi, che attengono alle dogmatíche degli
ordinamenti.
In ogni caso,ossia tutte le volte in cui si istituisce una persona
giuridica, il problema dell'imputazione è risolto mediante l'organo:vi sono
alcuni uffici della persona giuridica –quindi dell’organizzazione- a cui la
norma attribuisce la qualità di organo. L'organo
imputa le intere fattiscpecie al soggetto persona giuridica", quindi non solo
gli effetti degli atti e dei fatti giuridici, ma a1tresì le condotte (p. es.
negligenza), gli intenti, gli stati mentali (p. es. errore), gli stati di
coscienza (p. es. buona fede).Ricorre dunque un'imputazione giuridica che è la
più vicina, per i contenuti, a quella della persona fisica, ed è più ampia di
quella del rappresentante, poiché, mediante l'organo, è al soggetto persona
giuridica che si imputano direttamente le fattispecie, e la persona giuridica
diviene responsabile diretta di ogni conseguenza giuridica (8).
L'ente di fatto invece non può avere organi, appunto perché è di fatto,
cioè non ha soggettività giuridica. Nella pratica sovente anche per esso si usa
parlare di organi, ma ciò avviene per analogia di linguaggio; giuridicamente
l'ente di fatto ha solo degli uffici della propria organizzazione aventi una
legittimazione ad agire all'esterno: essi. esprimono, si dice correntemente ma
in modo non rigoroso, la volontà dell’ ente verso l'esterno. Quanto
all'imputazione, per principio essi imputano a se stessi le fattispecie, e non
invece all'ente di fatto; però, per ragioni di giustizia congiunte a ragioni
pratiche di semplificazione, le norme positive introducono dei temperamenti a
quella che, con una rigida applicazione del criterio, sarebbe altrimenti una
illimitata responsabilità dell'ufficio; tenuto conto che sono le responsabilità
patrimoniali quelle che più interessano i terzi che vengono in rapporti
giuridici con l'ente di fatto, sono queste che formano oggetto.delle norme
limitative, ed il criterio più usato ‑ proprio anche del nostro diritto
positivo ‑ è la costituzione di un fondo patrimoniale dell'ente di fatto,
che funge di supporto alle responsabilità patrimoniali dell'ufficio avente
legittimazione ad agire all'esterno.
In questo modulo di organizzazione, che si dice per officia,
usandosi anche qui un concetto elaborato dalla dottrina del diritto intermedio,
l'essere l'organizzazione entificata le permette di avere un proprio compendio
patrimoniale, mentre il non essere soggetto giuridico le impedisce di agire
mediante lo strumento semplificato dell'organo. L'officium pur imputando a sé,
in realtà finisce con l'operare un'imputazione dissociata, le conseguenze
patrimoniali dell'effetto degli atti e dei fatti dall'officium posti in essere
andando a gravare sia sull'officium che sul fondo patrimoniale dell'ente di
fatto.
Il modello si applica ancor oggi, per tutti gli enti di fatto.
16. Organi e uffici.
Qualche ulteriore precisazione sul concetto di organo, che nel mondo
contemporaneo è divenuto un istituto giuridico dominante (cfr. § geg.).
Benché le persone giuridiche esistano da secoli, il
concetto di organo è invenzione della dottrina tedesca di fine ottocento.,
Il disegno organizzativo di una organizzazione
entificata in persona giuridica comporta necessariamente degli organi: essi
sono uffici necessari, e non possono non esistere, altrimenti non esiste la
persona giuridica.
Però il disegno organizzativo
può contemplare anche altri uffici, che non sono organi, e si dicono
semplicemente uffici es. un comune ha il sindaco é‑la giunta municipale,
composta dag1i assessori, come organi (uffici necessari); il regolamento
comunale può stabilire che vi siano poi delle ripartizioni (p. es. patrimonio,
personale, tributi, istruzione, ecc.) o sezioni, o, semplicemente, « uffici »
(p. es., anagrafe, tecnico, giardini, ecc.).
Per rego1a di principio ,ogni ufficio è sede di una
funzione,ossia, nel disegno organizzativo, l’ ufficio giuridico ‑ necessario e non ‑ è anche
ufficio funzionale. Tuttavia le norme
positive possono anche disporre diversamente congeniando uffici plurifunzionali
, o ripartendo una funzione tra più uffici.