L'ordinamento giuridico
Tre sono gli elementi indispensabili
dell’ordinamento:
1.
—pluralità
di soggetti;
2.
—sistema
di norme;
3.
—organizzazione.
I tre indicati sono elementi necessari, nel senso
che, se uno di essi non c’è, non si può parlare di
ordinamento
Pluralità di soggetti Un ordinamento giuridico nasce da un gruppo: ad
esempio, i fedeli di una religione o gli iscritti a un
sindacato.
Ma non basta che vi siano più persone. Occorre che esse, secondo le regole
del proprio ordinamento, siano soggetti di diritto. Infatti
ogni ordinamento crea i propri soggetti: ad esempio, l’ordinamento statale i
cittadini, e quello internazionale gli Stati.
Una gran parte delle regole degli ordinamenti è
destinata a disciplinare i rapporti tra i soggetti, stabilendo diritti e
doveri.
·
Sistema
di norme È la componente
più importante dell’ordinamento giuridico, perché è essa che stabilisce le
regole di attribuzione ella soggettività, che definisce le situazioni e i
rapporti dei vari soggetti e che disegna l’organizzazione. Le norme sono di
più tipi ma possono distinguersi in due specie
fondamentali: norme condizionali e norme finalistiche.
·
Sono norme condizionali quelle che collegano determinati effetti al
verificarsi di determinati eventi. Ad esempio, è norma condizionale quella del
codice penale sull’omicidio: se uno uccide una persona, èpunito con la
reclusione.
·
Sono. norme finalistiche quelle che stabiliscono obiettivi. Ad esempio, le
leggi di programmazione economica e finanziaria contengono, di regola, norme
finalistiche.
Si può dire, in generale, che le norme
condizionali mirano a disciplinare i rapporti tra i
soggetti dell’ordinamento. Mentre quelle finalistiche sono, di regola, dirette
all’organizzazione e mirano a stabilire il “programma di attività”.
Si sono così distinte, sulla base del loro
contenuto, le norme. Esse debbono, inoltre, essere
proprie dell’ordinamento e avere carattere di sistematicità.
Organizzazione Attiene
al modo in cui le funzioni sono ripartite ed esercitate all’interno
dell’ordinamento. Per lungo tempo l’organizzazione è stata considerata un
aspetto secondario, essendo diffusa l’opinione che essa non interessasse
la scienza del diritto e che non fosse elemento costitutivo degli ordinamenti
giuridici.
Ridotta al suo nucleo essenziale, l’organizzazione è un disegno
permanente che prevede
l’esistenza e il funzionamento di organi, di enti e di
uffici. Di questi sono disciplinate, all’interno del disegno organizzativo, la
competenza e l’attività.
Il numero degli organi tra i quali è ripartito il
potere pubblico, a livello costituzionale, e le loro attribuzioni
sono stabiliti in via permanente dalla Costituzione.
L’importanza dell’organizzazione è andata
progressivamente aumentando negli anni. E oggi è
pacifico che solo la presenza di un’organizzazione stabile rende possibile il
funzionamento di un apparato complesso. Non solo l’ordinamento giuridico
statale, ma anche i suoi organi amministrativi (ministeri) e gli altri enti
pubblici adottano, pertanto, un’organizzazione stabile che prevede, ad esempio,
il numero dei soggetti preposti a un settore, quello
degli impiegati facenti parte di un ufficio, le loro attribuzioni, il potere
che possono esercitare ecc.
I rapporti tra gli ordinamenti giuridici
Gli ordinamenti giuridici, pur essendo diversi l’uno dall’altro, non sono posti, tra loro, nella stessa posizione. Mentre alcuni sono equiordinati, altri sono,
invece, subordinati.
Proprio perché l’ordinamento
giuridico è più sviluppato e complesso, lo Stato è, di solito, oggi,
l’ordinamento che prevale sugli altri. Esso — si dice — non ha un ordinamento
superiore, è sovrano. In realtà — come vedremo meglio più avanti — questo è stato vero per alcuni secoli, da quando è nato lo Stato moderno (Cinquecento-Seicento)
alla metà del nostro secolo. Oggi, la
situazione va cambiando, perché l’ordinamento statale cede, da una parte,
funzioni e poteri a quello internazionale e riconosce, dall’altra, nel suo
ambito territoriale, ordinamenti e gruppi portatori
di interessi sociali (come i sindacati).
Il
diritto amministrativo
Il diritto
amministrativo è quella parte del diritto pubblico che regola i rapporti
tra cittadini e l'amministrazione
Nei
casi in cui questa si presenta come potere che agisce attraverso comportamenti
autoritativi;
·
Amministrazione
concede benefici al
privato (concessione di un bene pubblico)
·
Lo priva di
un diritto (espropriazione)
·
Limita
possibilità di godimento di un bene
·
Compie
un'attività (stato
civile)
L'amministrazione agisce anche nelle forme del
diritto privato ; fuori del diritto amministrativo
Origini
Negli stati
assoluti europei i rapporti erano regolati da un diritto comune
Accanto a questo diritto atti autoritativi del sovrano deroghe fondate nel principio
"ciò che stabilisce il principe ha valore di legge"
in parte il potere del principe continua nello stato di polizia
Con le rivoluzioni borghesi:
· Paesi anglosassoni non hanno creato un diritto amministrativo (Dicey..)
· Francia Austria Italia la borghesia ricostruisce una forte amministrazione centrale
Di cui organo primario furono i prefetti e si usa un diritto speciale per il quale non era previsto alcun controllo giurisdizionale
Democrazia ed autorità vi troviamo
· Quando prevalgono tendenze democratiche si introduce il principio di legalità dell'azione amministrativa e la tipicità dei suoi atti (solo quelli indicati in una legge) ed il riconoscimento dell'interesse protetto che diviene interesse legittimo
Quando prevale polo autoritario:regole che consolidano il privilegio dell'amministrazione
Col 900 enti pubblici amministrazione che cresce rapidamente ed agilità che viene dal diritto privato
·
Fenomeni
comuni alle amministrazioni contemporanee sono il lento ritrarsì del campo
tradizionalmente dominato dal diritto amministrativo
per lasciare posto all’incontro di volontà e agli accordi, forme di diritto
privato preferite in quanto più rapide e meno costose.
· Si verifica, infine, un rapporto sempre più stretto tra diritto costituzionale e diritto amministrativo
In
conclùsione, il diritto amministrativo sta percorrendo un cammino inverso a
quello che portò alla sua creazione.