1’approvazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 che istitutiva i Tribunali amministrativi regionali
Le disposizioni, pur non rappresentando una compiuta e generale riforma del processo amministrativo, incidonotuttavia profondamente in materia, nel senso di rendere più celere e funzionale la macchina della giustizia:
snellimento dei procedimenti e riduzione di taluni termini, ampliamento delle misure cautelari applicabili nel
corso del processo, modifiche in tema di giurisdizione e di risarcimento del danno.
In estrema sintesi e senza alcuna pretesa esaustiva, il provvedimento che si presenta suddiviso in 22 articoli:
1. · semplifica il regime processuale delle impugnazioni (articolo 1);
2. · modifica in senso più favorevole i ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione, che vengono adesso decisi in camera di consiglio con sentenza succintamente motivata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso stesso (articolo 2);
3. · amplia in modo significativo la possibilità di ottenere dal giudice una misura cautelare oltre quella già conosciuta e consistente nella sospensione dell’efficacia del provvedimento (articolo 3):
4. · instaura in determinate materie una sorta di “rito abbreviato”, riducendo della metà i termini processuali, a eccezione di quelli per la proposizione del ricorso (articolo 4);
1. · riserva alla Corte dei Conti, in composizione monocratica, la giurisdizione in materia pensionistica, civile, militare e di guerra, ferma restando la composizione collegiale in sede cautelare (articolo 5);
5. — devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le Controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
6. — Per le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si prevede la possibilità di una soluzione mediante arbitrato rituale (articolo 6);
7.
— sostituisce,
modificandoli, gli articoli 33, 34 e 35 del D lgs 31 marzo 1998, n. 80,
devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative alla vigilanza sul credito ed escludendo
le controversie tra le pubbliche amministrazioni
e i soci di società miste e
quelle concernenti la
scelta dei soci. In tutte le controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva il giudice
amministrativo dispone il risarcimento del
danno anche a mezzo di
reintegrazione forma specifica. Si riconosce infine al giudice amministrativo
nell’ambito della sua giurisdizione (sia quella generale di legittimità che
quella esclusiva) la competenza a conoscere di tutte le questioni relative al
risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e
agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
8. — Quest’ultima norma è di enorme importanza poiché consente al cittadino di conseguire in un’unica sede (di fronte al giudice amministrativo) quella tutela risarcitoria per comportamenti lesivi della pubblica amministrazione senza dover ricorrere al giudice ordinario una volta ottenuto l’annullamento di un atto amministrativo (articolo 7);
2. · stabilisce 1’ applicabilità delle disposizioni del Codice di procedura civile alle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale (articolo 8);
3. · prevede decisioni in forma semplificata attraverso sentenze succintamente motivate — consistenti queste ultime in sintetici riferimenti al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero a un precedente conforme qualora si ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso (articolo 9);
9. — attribuisce al giudice di primo grado i poteri inerenti il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze non sospese in appello dal Consiglio di Stato.
10. — La stessa regola vale altresì per le sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti non sospese dalle sezioni centrali d’appello nonché per i giudizi innanzi a quest’ultime (articolo 10);
4. · consente la notifica del ricorso o di altri provvedimenti mediante qualunque mezzo idoneo , compresi quelli per via telematica o telefax (articolo 12).
Gli altri articoli (13-22) concernono più specificamente l’organizzazione e la struttura della magistratura amministrativa, prevedendo per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti di Tar l’obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per almeno tre anni (articolo 13); l’aumento degli organici (articolo 14); la pubblicità per i pareri resi dalle sezioni consultive del Consiglio di Stato (articolo 15); la facoltà per il giudice amministrativo di disporre la consulenza tecnica a integrazione dell’istruttoria (articolo 16); l’istituzione di Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa (articolo 17); le modifiche alla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (articolo 18) tra le cui attribuzioni è riconosciuta anche la determinazione dei criteri e delle modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati (articolo 19);
il riconoscimento di una maggiore autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tar (articolo 20); la possibilità anche per i magistrati amministrativi e contabili di ottenere il porto d’ armi senza alcuna licenza (articolo 21).
(Legge
21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, «Gazzetta
Ufficiale» n. 173 del 26 luglio 2000)