La legge 21 luglio 2000, n. 205 costituisce il più

importante intervento legislativo nel campo della

 giustizia amministrativa dopo

1’approvazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 che istitutiva i Tribunali amministrativi regionali

Le disposizioni, pur non rappresentando una compiuta e generale riforma del processo amministrativo, incidonotuttavia profondamente in materia, nel senso di rendere più celere e funzionale la macchina della giustizia:

snellimento dei procedimenti e riduzione di taluni termini, ampliamento delle misure cautelari applicabili nel

corso del processo, modifiche in tema di giurisdizione e di risarcimento del danno.

In estrema sintesi e senza alcuna pretesa esaustiva, il provvedimento che si presenta suddiviso in 22 articoli:

1.      ·        semplifica il regime processuale delle impugnazioni (articolo 1);

2.      ·        modifica in senso più favorevole i ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministra­zione, che vengono adesso decisi in camera di consiglio con sentenza succintamente motivata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso stesso (articolo 2);

3.      ·        amplia in modo significa­tivo la possibilità di ottenere dal giudice una misura caute­lare oltre quella già conosciu­ta e consistente nella sospen­sione dell’efficacia del prov­vedimento (articolo 3):

4.      ·        instaura in determinate ma­terie una sorta di “rito abbreviato”, riducendo della metà i termini processuali, a eccezione di quelli per la proposizione del ricorso (articolo 4);

1.      ·        riserva alla Corte dei Conti, in composizione monocratica, la giurisdizione in materia pensionistica, civile, militare e di guerra, ferma restando la composizione collegiale in se­de cautelare (articolo 5);

5.          devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice ammini­strativo tutte le Controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione della normativa comunita­ria ovvero al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

6.          Per le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si prevede la possibilità di una soluzione mediante arbitrato rituale  (articolo 6);

7.          sostituisce, modificandoli, gli articoli 33, 34 e 35 del D lgs 31 marzo 1998, n. 80, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla vigilanza  sul credito ed escludendo le controversie tra le pubbliche amministrazioni e i soci di società miste e quelle concernenti la scelta dei soci. In tutte le controversie de­volute alla giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo dispone il risarcimento del dan­no anche a mezzo di reintegrazione forma specifica. Si riconosce infine al giudice am­ministrativo nell’ambito della sua giurisdizione (sia quella generale di legittimità che quella esclusiva) la competen­za a conoscere di tutte le questioni relative al risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimo­niali consequenziali.

8.          Quest’ul­tima norma è di enorme importanza poiché consente al cittadino di conseguire in un’unica sede (di fronte al giudice amministrativo) quella tutela risarcitoria per comportamenti lesivi della pubblica amministra­zione senza dover ricorrere al giudice ordinario una volta ottenuto l’annullamento di un at­to amministrativo (articolo 7);

2.      ·        stabilisce 1’ applicabilità delle disposizioni del Codice di procedura civile alle con­troversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale (articolo 8);

3.      ·        prevede decisioni in forma semplificata attraverso sentenze succintamente motivate — consistenti queste ultime in sintetici riferimenti al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero a un precedente conforme  qualora si ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso (articolo 9);

9.          attribuisce al giudice di primo grado i poteri inerenti il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle senten­ze non sospese in appello dal Consiglio di Stato.

10.      La stessa regola vale altresì per le sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti non sospese dalle sezioni centrali d’appello nonché per i giudizi innanzi a quest’ultime (articolo 10);

4.      ·        consente la notifica del ricorso o di altri provvedimenti mediante qualunque mezzo idoneo , compresi quelli per via telematica o telefax (articolo 12).

 

Gli altri articoli (13-22) concernono più specificamente l’organizzazione e la struttura della magistratura amministrativa, prevedendo per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presi­denti di Tar l’obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per almeno tre anni (articolo 13); l’aumento degli organici (articolo 14); la pubblicità per i pareri resi dalle sezioni consultive del Consiglio di Stato (articolo 15); la facoltà per il giudice amministrativo di disporre la consulenza tecnica a integrazione dell’istruttoria (artico­lo 16); l’istituzione di Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa (articolo 17); le modifiche alla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (articolo 18) tra le cui attribuzioni è riconosciuta anche la determi­nazione dei criteri e delle modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistra­ti (articolo 19);

il riconoscimento di una maggiore autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tar (articolo 20); la possibilità anche per i magistrati amministrativi e contabili di ottenere il porto d’ armi senza alcuna licenza (articolo 21).

(Legge 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, «Gazzetta Ufficiale» n. 173 del 26 luglio 2000)