Impresa-imprenditore

 

Non c'è nel Codice Civile (CC) la definizione di impresa, ma essa è facilmente desumibile da quella di imprenditore.

Art. 2082: "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

 

L'impresa è dunque l'attività economica esercitata dall'imprenditore.

   Dalla definizione civilistica si ricavano tutti i caratteri essenziali dell'impresa:

·         l'esercizio dell'impresa deve avere carattere professionale, non dà luogo ad impresa un esercizio non abituale o peggio occasionale dell'attività;

·         l'attività deve essere economica cioè finalizzata al lucro, le attività c.d. no profit non sono imprese (sindacati, partiti politici, enti benefici,...);

·         L'organizzazione è anch'essa un elemento essenziale, ci deve essere un minimo di organizzazione del lavoro, del capitale, delle risorse, ecc..., è la mancanza di questa caratteristica che porta in dottrina a non riconoscere la qualifica di impresa ai professionisti che svolgono un lavoro intellettuale (avvocati, dottori commercialisti, medici,...);

·         lo scopo è quello della produzione (impresa industriale) e/o dello scambio (impresa commerciale) di beni (materiali) e/o servizi (beni immateriali), sempre finalizzati alla realizzazione di un profitto.

   Diversa dall'impresa è l'azienda che giuridicamente è (art. 2555) il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (vedi lezione 6).
Se dunque da un punto di vista economico c'è identità tra impresa e azienda, dal punto di vista del diritto i due aspetti di attività (impresa) e complesso di beni o patrimonio (azienda) sono ben contraddistinti ed autonomi, pur costituendo di fatto la stessa entità economica.

   L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (art. 2086). Egli, in quanto tale, ha un potere di iniziativa (cioè il potere di determinare l'organizzazione e l'indirizzo della sua impresa), cui corrisponde l'assunzione del rischio imprenditoriale (cioè il rischio di perdere il capitale investito qualora l'attività andasse male).

  

Norme particolari disciplinano:

·         la capacità d'esercizio dell'imprenditore;

·         la sua responsabilità;

·         il momento di acquisto della qualità di imprenditore.

   Esistono diversi tipi di impresa di cui le più importanti sono le imprese commerciali elencate e definite dal fondamentale art. 2195. L'imprenditore commerciale è obbligato all'iscrizione nel Registro Imprese ed alla tenuta delle scritture contabili, ad eccezione del piccolo imprenditore.