«Art. 81.

(Testo  applicabile  fino   all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

              Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori

complessivamente a quattro mesi.

              Con la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non  si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

              Ogni altra legge che importi  nuove  e  maggiori  spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

 

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

 

              Lo Stato assicura l'equilibrio  tra  le  entrate  e  le spese  del  proprio  bilancio,  tenendo  conto  delle  fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

              Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo  economico  e,  previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi eccezionali.

              Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede ai mezzi per farvi fronte.

              Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori complessivamente a quattro mesi.

              Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'

del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei principi definiti con legge costituzionale».

              -

La legge 20  aprile  2012,  n.  1  (Introduzione  del

 principio   del   pareggio   di   bilancio   nella    Carta costituzionale)

              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  citata legge 20 aprile 2012, n. 1:

              «Art. 5. 1. La legge  di  cui  all'articolo  81,  sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo  1 della presente legge  costituzionale,  disciplina,  per  il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

 

                a)  le  verifiche,  preventive  e  consuntive,  sugli andamenti di finanza pubblica;

                b)  l'accertamento  delle  cause  degli   scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo  tra  quelli  dovuti all'andamento del ciclo  economico,  all'inefficacia  degli interventi e agli eventi eccezionali;

                c)  il  limite  massimo  degli  scostamenti  negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno  lordo,al superamento del quale occorre intervenire con misure  di

correzione;

                d) la definizione delle gravi recessioni  economiche,delle crisi finanziarie e delle  gravi  calamita'  naturali quali  eventi  eccezionali,  ai  sensi  dell'articolo   81,secondo  comma,   della   Costituzione,   come   sostituito dall'articolo 1 della  presente  legge  costituzionale,  al verificarsi  dei   quali   sono   consentiti   il   ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo  di cui alla lettera c) del presente comma  sulla  base  di  un piano di rientro;

                e)  l'introduzione  di   regole   sulla   spesa   che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e  la riduzione del  rapporto  tra  debito  pubblico  e  prodotto interno lordo  nel  lungo  periodo,  in  coerenza  con  gli

obiettivi di finanza pubblica;

                f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa  autonomia   costituzionale,   di   un   organismo indipendente al  quale  attribuire  compiti  di  analisi  e verifica  degli  andamenti  di  finanza   pubblica   e   di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

                g) le modalita' attraverso le quali lo  Stato,  nelle fasi avverse del ciclo economico  o  al  verificarsi  degli eventi eccezionali di cui  alla  lettera  d)  del  presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione,concorre ad assicurare il  finanziamento,  da  parte  degli altri livelli di  governo,  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni  e  delle  funzioni  fondamentali  inerenti  ai diritti civili e sociali.

              2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi':

                a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

                b) la facolta'  dei  Comuni,  delle  Province,  delle Citta'  metropolitane,  delle  Regioni  e  delle   Province

autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   di    ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma,secondo  periodo,  della  Costituzione,   come   modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

                c) le modalita' attraverso  le  quali  i  Comuni,  le Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   concorrono   alla sostenibilita' del debito  del  complesso  delle  pubbliche amministrazioni.

              3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio 2013.

              4.  Le  Camere,   secondo   modalita'   stabilite   dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla  finanza   pubblica   con   particolare   riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonche' alla qualita'  e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni»