Il contratto a termine rappresenta la modalità privilegiata di costituzione del rapporto di lavoro, addirittura in controtendenza rispetto al generalizzato calo dell'occupazione. In tempi di crisi, quindi, l'assunzione termine costituisce uno strumento di flessibilità imprescindibile.
la riforma Fornero, che ha introdotto - seppur con non poche limitazioni - il contratto a termine «acausale», ossia quello per il quale non si richiede che il datore proceda all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
La nuova formulazione della norma, infatti, prevede che è consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso
fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione:
a) sia nella forma del contratto a tempo determinato,
b) sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai
sensi del comma 4,dell'art 20, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
La durata massima è pari a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, e quindi:
b) se il rapporto è stato stipulato, fin dall'origine,per la sua durata massima,
ossia 36 mesi, non sarà poi possibile prorogarlo in alcun modo.
Non e infatti stata modificata la disposizione contenuta nell'art, 5. secondo la
quale la durata mas-
Fino a 5 proroghe nell'arco di 36 mesi
Sino al 20 marzo scorso, ogni singolo contratto
a termine (fermo il limite complessivo di durata derivante dalla sommatoria di
tutti i rapporti a termine tra le medesime parti, pari a 3 6 mesi in caso di
svolgimento di mansioni equivalenti) poteva essere prorogato una sola volta, nel
limite complessivo
di durata dei medesimi 36 mesi.
Dal 21 marzo 2014, il contratto a tempo determinato
può invece essere prorogato, d'intesa con il lavoratore, fino a 5 volte,
nell'arco di un triennio, indipendentemente dal numero dei rinnovi.
Indicazione delle causali nel contratto a termine (prima e) dopo il D.L. n. 34/2014
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Indicazione delle ragioni |
Prevista come regola generale, tranne specifiche eccezioni |
Non è più necessaria in nessun caso |
Contratto «acausale» di legge |
Primo rapporto a termine, concluso fra un datore o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, anche nel caso di prima missione nell'ambito di un contratto di som-ministrazione a termine |
Tale previsione è stata totalmente abolita, stante l'introduzione della regola per la quale le ragioni non vanno più indicate,sia che si tratti di contratto a termine sia che si tratti di somministrazione a termine, a prescindere dal fatto che si tratti del«primo rapporto» |
Contratto «acausale»
rego- |
Possibilità di stipula in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali |
Tale previsione è stata abolita, stante l'introduzione della regola per cui le ragioni non vanno mai indicate |
Durata massima
del con- |
Per il contratto «acausale» di legge: durata non superiore a 12 mesi inclusa eventuale proroga; per quello regolato dal contratto collettivo: con le regole ivi stabilite |
La nuova formulazione della norma consente una durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe(quindi più di una sola volta per il medesimo rapporto) |
il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Disciplina della proroghe del contratto a termine (prima e) dopo il D.L. n. 34/2014 Fattispecie Disciplina sino al 20 marzo 2014 Disciplina dal 21 marzo 2014
Durata massima del con- |
36 mesi in tutto: il contratto stipulato sin dall'origine con durata pari a 36 mesi non era mai prorogabile |
36 mesi in tutto: il contratto stipulatosin dall'origine con durata pari a 36 mesi non è mai prorogabile |
Altre condizioni |
La proroga doveva essere richiesta da ragioni oggettive e riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro |
Le proroghe devono riferirsi alla |