Scheda n.1 Le classi
Il Regolamento generale della Riforma(D.M.509/99)prevede che i nuovi corsi di laurea triennali siano progettati e realizzati facendo riferimento a 42 classi individuate dagli allegati al D.M.4 Agosto 2000.
Nelle diverse università,in riferimento a una stessa classe,potranno essere attivati
corsi di laurea con denominazioni e caratteristiche molto diverse tra loro,
ma anche corsi di laurea con lo stesso nome potranno prevedere percorsi formativi diversi.
I corsi di studio dello stesso livello,comunque denominati dagli atenei,aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili(…)sono raggruppati in classi di appartenenza,nel seguito denominate classi.’’(art.4,D.M.3 novembre 1999,n.509).
Le classi sono contenitori progettuali di molteplici corsi di laurea caratterizzati da uguali obbiettivi formativi,da uguale valore legale del titolo rilasciato e da struttura formativa, in parte costante stabilita con decretazione ministeriale, in parte variabile stabilita liberamente dagli atenei.
Le classi sono contenitori di corsi di studio caratterizzati dagli obiettivi formativi che devono raggiungere coloro che conseguono il titolo , dalle corrispondenti attività formative,dalla indicazione dei possibili sbocchi professionali
Con D.M. 4 Agosto 2000 è stato approvato il provvedimento con il quale sono state individuate 42 classi di corsi di laurea triennali.D.M.4 Agosto 2000
Con D.M. 28 Novembre 2000 sono state approvate 104 classi di
corsi di laurea specialistica.classi lauree specialistiche.
Con due Decreti del 2 Aprile 2001 sono state approvate 4 classi di corsi di laurea triennale e 4 corsi di laurea specialistica afferenti alle professioni socio-sanitarie.classi lauree sanitarie
Con decreto del 12 Aprile 2001 è stata determinata la classe delle lauree e quella delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza.classi lauree scienze strategiche
Tutti i decreti sopra indicati costituiscono oggi il quadro delle classi dei corsi di studio universitari di I e II livello approvati ai sensi dell’Art.17,comma 95 della legge n.127/97 e e del regolamento attuativo n.509/99.
Per ciascuna classe a livello nazionale i Decreti del Ministro dell’Università prestabiliscono fino a un massimo di 2/3 delle competenze da acquisire mediante attività formative indispensabili che fanno riferimento in larga parte a discipline raggruppate in uno o più settori disciplinari e in parte
sono relativi a tirocinii,all’approfondimento di lingue,all’acquisizione di competenze informatiche e relazionali,alle prove finali.